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REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  9-9-1973
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Art. 15




Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000. (15)
((29))


La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5000.

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
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AGGIORNAMENTO (29)

La L. 7 agosto 1973, n. 519 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti lo Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi".