stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172

Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di Spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  3-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9,14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214.