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REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3228

Disposizioni sull'ordinamento del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (023U3228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1924 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 18-3-1924
al: 26-11-1928
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al  Governo  colla
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici di concerto  col  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
Ministro per l'interno, e coi Ministri per le finanze, per la  marina
e per l'economia nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13,  14,
17, 19  della  legge  5  maggio  1907,  n.  257,  che  istituisce  il
Magistrato  alle  acque  per  le  provincie  venete  e  di   Mantova,
successivamente variata con la legge 13 luglio  1911,  n.  774,  sono
modificate come segue: 
 
  Art. 1. - Al 1° comma e' sostituito il seguente: 
 
  «E' istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di
Venezia, Padova,  Treviso,  Vicenza,  Verona,  Rovigo,  Belluno,  del
Friuli, del bacino della provincia di Mantova alla sinistra del Po  e
del Mincio, nonche' del bacino della provincia di Trieste dall'argine
sinistro dell'Isonzo al litorale fino a Porto Buso». 
 
  Art. 2. - Al 2° comma e' sostituito il seguente: 
 
  «Per le opere idrauliche attinenti al fiume Po e  alle  diramazioni
del suo delta, la competenza territoriale del Magistrato  si  estende
sino alle  arginature  di  sinistra  del  Po  Grande  e  a  tutto  il
territorio del suo delta fino all'argine sinistro del Po di Goro». 
 
  «Art. 4. - Il presidente della  Magistratura  alle  acque  ha  alla
dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il  personale
tecnico ed amministrativo, in questa legge contemplato e presiede  il
Comitato tecnico di magistratura. 
 
  «Detto  Comitato  si  compone,  oltre  al  presidente,  di  quattro
ispettori  superiori  del  Genio  civile,  dell'ispettore   superiore
forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di
Venezia o di un suo delegato, del direttore  generale  per  le  opere
pubbliche  dell'Italia  Settentrionale  del  Ministero   dei   lavori
pubblici o di un suo  delegato,  da  designarsi  annualmente,  di  un
delegato del Comando in capo del compartimento  dell'Alto  Adriatico,
dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del  capo
dell'ufficio amministrativo del Magistrato. Vi fanno inoltre parte un
esperto   in   materia   idraulico-agraria   e   uno    in    materia
igienico-sanitaria, scelti ogni  biennio  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici. 
 
  «Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile potra' pero'
essere coperto da un ingegnere capo del  Genio  civile  nominato  dal
Ministro per  i  lavori  pubblici  su  proposta  del  presidente  del
Magistrato e sentito il Consiglio di amministrazione per il personale
del Genio civile. 
 
  «A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni  stabilite
per i membri del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  dal  R.
decreto 12 luglio  1923,  n.  1536.  I  componenti  non  appartenenti
all'Amministrazione  dello  Stato  sono  equiparati  agli   ispettori
superiori del Genio civile agli effetti delle indennita' di viaggio e
di soggiorno nei casi in cui  debbano  recarsi  fuori  dell'ordinaria
residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. 
 
  «Il presidente del Magistrato  potra'  inoltre,  in  singoli  casi,
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con voto consultivo
qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio  civile  degli  uffici  del
compartimento, il direttore dell'ufficio idrografico  del  Magistrato
alle  acque  e  uno  degli  esperti  di  speciale  competenza   nelle
discipline idraulico-marittime,  addetti  alla  sezione  seconda  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  «In assenza del  presidente,  il  Comitato  tecnico  e'  presieduto
dall'ispettore superiore del Genio civile piu' anziano». 
 
  «Art. 5. - Nei limiti della competenza  territoriale  assegnata  al
Magistrato alle acque il  Comitato  tecnico  di  Magistratura  ha  le
funzioni ed attribuzioni della II sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici secondo le leggi ed i regolamenti vigenti per questo. 
 
  «Nei  casi  in  cui  il  presidente  del  Magistrato  non   intenda
conformarsi al parere  del  Comitato  tecnico  potra'  farlo,  previa
decisione del Ministro per i lavori pubblici,  sentito  il  Consiglio
superiore in adunanza generale. 
 
  «Quando il Comitato si riunisce, a sensi dell'art. 2 del R. decreto
31 dicembre 1922, n. 1809, potranno essere chiamati a  partecipare  i
soli membri residenti a Venezia». 
 
  Art. 7. - Al 1° comma e' sostituito il seguente: 
 
  «E' approvata la  tabella  A)  annessa  alla  presente  legge,  che
comprende il presidente della Magistratura alle acque,  il  personale
del Genio civile e quello amministrativo posti  alla  sua  dipendenza
nonche' il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro». 
 
  Da aggiungere dopo l'ultimo comma: 
 
  «Il  servizio  prestato  presso  il  Magistrato   alle   acque   e'
riconosciuto utile agli effetti del comma 2° dell'articolo 21 del  R.
decreto 31 dicembre 1922, n. 1809». 
 
  Art. 8. - Da aggiungere dopo l'ultimo comma: 
 
  «Il  funzionario  incaricato  della   direzione   dell'ufficio   di
ragioneria sara' nominato con  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici di concerto con quello per le finanze». 
 
  «Art. 13. - Il Magistrato alle  acque,  a  mezzo  di  uno  speciale
ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza,
nominato con decreto Reale su proposta  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici e sotto  l'alta  sorveglianza  del  Comitato  permanente  di
presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla
raccolta  e  al   coordinamento   delle   osservazioni   idrografiche
concernenti  i  fiumi  e   loro   bacini   montani,   attribuiti   al
compartimento e l'estuario veneto. 
 
  «All'ordinamento  dell'ufficio  e  al   personale   stabile   sara'
provveduto colle norme da stabilirsi per regolamento». 
 
  Art. 14. - Alle lettere i) ed l) sono sostituite le seguenti: 
 
  «i) la facolta' di disporre, in base ad un  piano  di  riparto  dei
fondi, proposto  dal  Magistrato  ed  approvato  preventivamente  dal
Ministero dei lavori pubblici per ogni servizio,  la  esecuzione  dei
lavori e delle provviste dei servizi concernenti opere idrauliche  di
prima, seconda  e  terza  categoria,  opere  marittime  di  1ª  e  2ª
categoria, opere di bonifica di prima categoria fino a  L.  2,000,000
per mezzo di asta pubblica e fino a L. 1,500,000 a trattativa privata
o ad economia nei casi e con l'osservanza  delle  formalita'  secondo
cui il Ministero dei lavori pubblici vi e' autorizzato  dalla  legge,
nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di  tutti  i
lavori e l'approvazione delle transazioni  fino  al  limite  di  lire
200,000. In relazione a tale facolta' egli e' autorizzato ad assumere
impegni di spesa sotto la sua personale responsabilita' e nei  limiti
suindicati. 
 
  «l) le proposte di formazione e di  modificazione  dei  regolamenti
per la conservazione degli argini e  dei  manufatti,  per  la  difesa
loro, in tempo di piena, e per l'esercizio della  navigazione,  della
fluitazione,  per  il  buon  regime  e  la  polizia  della  laguna  e
l'organizzazione della vigilanza lagunare ed occorrendo  le  proposte
di nuovi regolamenti». 
 
  Art. 17. - E' abrogato. 
 
  «Art. 18. - Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14  e
15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
allorche' si sia pronunziato favorevolmente, a maggioranza  assoluta,
il Comitato tecnico del magistrato. 
 
  «Art. 19. - Per le opere ed i servizi  contemplati  nella  presente
legge, saranno tenute distinte le relative autorizzazioni di spesa ed
apposite voci di bilancio  saranno  istituite  per  i  corrispondenti
stanziamenti annuali. 
 
  «Su  tali  stanziamenti  saranno  anticipati  al   Presidente   del
Magistrato, con mandati tratti sulle varie sezioni di  Tesoreria  del
compartimento e secondo le necessita' di cassa,  i  fondi  occorrenti
per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate. 
 
  «Delle spese eseguite il presidente del Magistrato  rendera'  conto
trimestralmente alla Corte dei conti pel tramite dell'Amministrazione
centrale di lavori pubblici. 
 
  «I conti stessi devono essere anche firmati dal dirigente l'ufficio
di ragioneria del Magistrato, che risponde della loro regolarita',  e
su di essi i Ministri dei lavori pubblici e delle  finanze,  ciascuno
nella propria competenza, possono disporre la esecuzione di ulteriori
riscontri, anche a mezzo di verifiche ed  ispezioni  ai  servizi  del
Magistrato». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1923. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
             Mussolini - Carnazza - De' Stefani - Di Revel - Corbino. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Oviglio. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 febbraio 1924. 
 
    Atti del Governo, registro 221, foglio 281. - Granata.