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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  18-3-1924
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Art. 2



Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche - così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

((Per le opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, la competenza territoriale del Magistrato si estende sino alle arginature di sinistra del Po Grande e a tutto il territorio del suo delta fino all'argine sinistro del Po di Goro))
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In casi di urgenza spetterà al Magistrato d'accordo col capo dell'ufficio, per le opere idrauliche del Po, il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.