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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  11-8-1956
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Art. 14



Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria delle quali è detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sull'esecuzione di opere di 3ª categorie delle quali nel comma quinto; (1)

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando, oltre tale limite, l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°; (1)

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195;

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;
dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, n. 5238;

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero di agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5;

d) Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorità provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095;

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

f) la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonché il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere, e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

g) la facoltà di convocare le rappresentanze di consorzi e loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e i consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive Provincie, per gli scioglimenti delle Amministrazioni dei consorzi sopraddetti e delle nomine dei commissari straordinari;

i) la facoltà di disporre, in base ad un piano di riparto dei fondi, proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici per ogni servizio, la esecuzione dei lavori e delle provviste dei servizi concernenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonifica di prima categoria fino a L. 2,000,000 per mezzo di asta pubblica e fino a L. 1,500,000 a trattativa privata o ad economia nei casi e con l'osservanza delle formalità secondo cui il Ministero dei lavori pubblici vi è autorizzato dalla legge, nonché la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori e l'approvazione delle transazioni fino al limite di lire 200,000. In relazione a tale facoltà egli è autorizzato ad assumere impegni di spesa sotto la sua personale responsabilità e nei limiti suindicati;

((Rimane nella competenza del presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959))
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l) le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro, in tempo di piena, e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, per il buon regime e la polizia della laguna e l'organizzazione della vigilanza lagunare ed occorrendo le proposte di nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

o) Il Governo farà le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime.

Il magistrato alle acque dovrà però essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonché sui risultati delle istruttorie medesime».

La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche già esistenti o che verranno fatte, spetterà al Magistrato.

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria.
Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione.
L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed è estesa alla dichiarazione di obbligatorietà delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato".