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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  18-3-1924
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Art. 13

((Il Magistrato alle acque, a mezzo di uno speciale ufficio idrografico, diretto da un tecnico di particolare competenza, nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici e sotto l'alta sorveglianza del Comitato permanente di presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla raccolta e al coordinamento delle osservazioni idrografiche concernenti i fiumi e loro bacini montani, attribuiti al compartimento e l'estuario veneto.

All'ordinamento dell'ufficio e al personale stabile sarà provveduto colle norme da stabilirsi per regolamento))
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