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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  14-12-1933
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Art. 7



È approvata la tabella A) annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, il personale del Genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza nonché il personale di ragioneria addetto ai servizi di riscontro.

In apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici è stanziata annualmente la somma necessaria per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque come al precedente articolo 3.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541))
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