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LEGGE 5 maggio 1907, n. 257

Concernente la istituzione del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova. (007U0257)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
Testo in vigore dal:  19-8-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Il presidente della Magistratura alle acque ha alla dipendenza per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo, in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di magistratura.

Detto Comitato si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del Genio civile, dell'ispettore superiore forestale, di un consigliere di Stato, dell'avvocato capo erariale di Venezia o di un suo delegato, del direttore generale delle acque, delle bonifiche e degli impianti idroelettrici del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, del direttore generale dell' edilizia, della viabilità e dei porti del Ministero dei lavori pubblici o di un suo delegato da designarsi annualmente, di un delegato del Comando in capo del compartimento dell'Alto Adriatico, dell'intendente di finanza di Venezia o di un suo delegato, del capo dell'ufficio amministrativo e del capo dell'ufficio di ragioneria del Magistrato.

Vi fanno inoltre parte un esperto in materia idraulico-agraria e uno in materia igienico-sanitaria, scelti ogni biennio dal Ministero dei lavori pubblici.

Uno dei posti di ispettore superiore del Genio civile potrà però essere coperto da un ingegnere capo del Genio civile nominato dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del presidente del Magistrato e sentito il Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile.

A tutti i suindicati componenti spettano le concessioni stabilite per i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1536. I componenti non appartenenti all'Amministrazione dello Stato sono equiparati agli ispettori superiori del Genio civile agli effetti delle indennità di viaggio e di soggiorno nei casi in cui debbano recarsi fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente del Magistrato potrà inoltre, in singoli casi, chiamare a partecipare alle sedute del Comitato e con voto consultivo qualcuno fra gli ingegneri capi del Genio civile degli uffici del compartimento, il direttore dell'ufficio idrografico del Magistrato alle acque e uno degli esperti di speciale competenza nelle discipline idraulico-marittime, addetti alla sezione seconda del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In assenza del presidente, il Comitato tecnico è presieduto dall'ispettore superiore del Genio civile più anziano.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che è soppresso il Comitato tecnico di magistratura di cui al presente articolo.