LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
vigente al 24/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
                Norme particolari per gli enti locali 
 
  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione  per
l'anno 1999 degli enti locali e' prorogato al  31  gennaio  1999.  E'
altresi' differito  al  31  gennaio  1999  il  termine  previsto  per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali  e
per i servizi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale  prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,
n. 360, e per  l'approvazione  dei  regolamenti  il  cui  termine  di
scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del
bilancio, relativamente all'anno 1999.  Per  gli  anni  successivi  i
termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati
entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999. 
  2. In relazione  alle  competenze  attribuite  alle  regioni  Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento  e
di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale  e
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  360,  e
successive modificazioni, e'  versata  direttamente  alle  regioni  e
province stesse; le regioni e  le  province  predette  provvedono  ai
trasferimenti finanziari agli enti  locali  nel  pieno  rispetto  dei
rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione;  le
medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro
dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre
1998, n. 360. 
  3. Per gli anni 1998 e 1999  ai  comuni  che  hanno  subito  minori
entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a
seguito  dell'attribuzione  della  rendita  catastale  ai  fabbricati
classificati nel gruppo catastale D, e' assegnato  un  contributo  da
parte  dello  Stato  commisurato  alla  differenza  tra  il  gettito,
derivante  dai  predetti  fabbricati,  dell'imposta  comunale   sugli
immobili dell'anno 1993 con  l'aliquota  al  4  per  mille  e  quello
dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille.  Il
contributo e' da intendere al netto del contributo minimo  garantito,
previsto  dall'articolo  36,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  il  finanziamento  dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale  delegate
o attribuite ai comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni  1998
e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun  anno  a  favore  dei
comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze  dei
singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entita'  della
spesa corrente.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
comma   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  allo  scopo  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  di  grazia  e  giustizia.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, per il  finanziamento  di  lavori  ed  opere  pubbliche
nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari  a
lire 40 miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione  del  contributo
integrativo per l'importo di  lire  30.000  milioni  a  favore  della
provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000  milioni  a  favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni   dall'assegnazione    dei    fondi.    All'onere    derivante
dall'attuazione   del   presente   comma   si    provvede    mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno  1998,  allo  scopo  utilizzando,  quanto  a  lire  20.000
milioni, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e,  quanto  a  lire  20.000
milioni, l'accantonamento relativo al  Ministero  della  sanita'.  Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  5. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente: 
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo  9  decorre
dall'anno 2000. A tal fine gli enti  locali  iscrivono  nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato per i beni  relativi  con  la  seguente  gradualita'  del
valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000
il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il  24  per
cento del valore". 
  6. Relativamente all'imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per
l'anno 1993, sono fissati al  31  dicembre  1999  i  termini  per  la
notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle  dichiarazioni
e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla  stessa
data sono fissati i termini per la notifica: 
    a) degli avvisi di liquidazione sulla base  delle  dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995 e 1996; 
    b) degli  avvisi  di  accertamento  in  rettifica,  relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995; 
    c) degli atti di contestazione  delle  violazioni  non  collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996. 
  7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili  i  criteri  di
commisurazione della tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani adottati per le  tariffe  vigenti  nell'anno  1998.  I  comuni
possono adottare sperimentalmente il pagamento del  servizio  con  la
tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti  al  controllo  del
Ministero delle finanze. 
  8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376. 
  9. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per
l'imposta di registro la determinazione definitiva e' effettuata solo
nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio  1998-2000  comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001". 
  10. Il Fondo stanziato sull'unita'  previsionale  di  base  3.1.2.3
dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo  1610
- relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria  per
effetto dell'articolo 63 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e'
definitivamente  quantificato  in  lire  41.650  milioni   annue   ed
accorpato  nel  fondo  ordinario,  mantenendo  comunque  l'originario
vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
abrogato. 
  11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano
determinati nella medesima misura stabilita per  il  1998,  ai  sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a),  b)  e
c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa  dell'entrata  in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo  30
giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari
al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i  criteri
e le finalita' di cui all'articolo 49, comma  1,  lettera  a),  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  12.  A  valere  sulle  risorse   aggiuntive   createsi   ai   sensi
dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10
miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il  2000  e  30
miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi'
destinate risorse pari a 3 miliardi di  lire  per  ciascun  anno  del
triennio 1999-2001. 
  13. I contributi attribuiti a comuni e province  negli  anni  1996,
1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo  periodo,  del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati. 
  14. Il numero 2) della lettera e) del  comma  143  dell'articolo  3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la lettera a) del comma
2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
sono abrogati. 
  15.  Fino  al  31  dicembre  1999  le  attivita'  di  liquidazione,
riscossione   e   contabilizzazione   dell'imposta   provinciale   di
trascrizione, i relativi controlli e  l'applicazione  delle  sanzioni
sono  affidati  al   competente   ufficio   del   pubblico   registro
automobilistico. 
  16. Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente  alle
disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, e' differito
al 1 gennaio 2000. 
  17. Al primo periodo del comma  4  dell'articolo  208  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  come  modificato  dal  comma  3
dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono  soppresse
le parole: ", in misura non inferiore al 20 per  cento  dei  proventi
stessi,". 
  18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo  61,  comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  limitatamente
all'attribuzione del gettito delle imposte di  cui  all'articolo  60,
comma 2, del menzionato decreto legislativo,  sono  differiti  di  un
anno. 
  19. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  introdotto  dall'articolo  24,
comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
"settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999". 
  20. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: 
"1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a  norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel  proprio  territorio,
della tassa per occupazione di spazi ed aree  pubbliche,  di  cui  al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni  e
le province possono, con regolamento adottato a  norma  dell'articolo
52, prevedere che l'occupazione, sia permanente  che  temporanea,  di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti  appartenenti
al proprio demanio  o  patrimonio  indisponibile,  comprese  le  aree
destinate  a  mercati  anche   attrezzati,   sia   assoggettata,   in
sostituzione  della  tassa  per  l'occupazione  di  spazi   ed   aree
pubbliche, al pagamento di un canone  da  parte  del  titolare  della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in  base  a
tariffa. Il pagamento del  canone  puo'  essere  anche  previsto  per
l'occupazione  di  aree  private  soggette  a  servitu'  di  pubblico
passaggio costituita nei modi di legge.  Agli  effetti  del  presente
comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di  strada  situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore  a  diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285". 
  21. In sede di revisione catastale,  e'  data  facolta'  agli  enti
locali, con proprio  provvedimento,  di  disporre  l'accorpamento  al
demanio  stradale  delle  porzioni  di  terreno  utilizzate  ad   uso
pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa  acquisizione
del consenso da parte degli attuali proprietari. 
  22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui  al
comma 21 avvengono a titolo gratuito. 
  23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis,  del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come  modificato  dalla
legge 28 dicembre 1995, n.  549,  per  l'anno  1999,  ai  fini  della
determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana
gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare
l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti  solidi  urbani  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22,  e
successive modificazioni. 
  24.  All'articolo  72,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole  da:  "all'intendenza
di finanza"  fino  alla  fine  del  periodo,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di  decadenza,
entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e,
in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento,
entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e'  prodotta  la
predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e'  notificato.  La
formazione  e  l'apposizione  del  visto  dei  ruoli   principali   e
suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono  eseguite  entro
il 31 dicembre 1999". 
  25. La  lettera  g)  del  comma  2  dell'articolo  63  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: 
"g) applicazione alle occupazioni abusive di  un'indennita'  pari  al
canone maggiorato fino al 50 per cento,  considerando  permanenti  le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di  carattere
stabile,  mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di
accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale". 
  26. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
"g-bis)  previsione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie   di
importo non inferiore all'ammontare della somma di cui  alla  lettera
g), ne' superiore al  doppio  della  stessa,  ferme  restando  quelle
stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285". 
  27.  Per  i  rapporti  non  conclusi,  inerenti  alla   tassa   per
l'occupazione di spazi ed aree  pubbliche  di  cui  al  capo  II  del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province,
con propria deliberazione, possono disporre le  agevolazioni  di  cui
all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  anche
con effetto retroattivo, nonche' determinare criteri e  modalita'  di
definizione agevolata. 
  28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi  di
depurazione e di fognatura costituisce  quota  di  tariffa  ai  sensi
degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36.  Sono
conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge
10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'articolo 3,  comma  42,
della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  limitatamente  alle  parole:
"secondo le  procedure  fiscali  vigenti  in  materia  di  canoni  di
fognatura e di depurazione". 
  29. Fino all'entrata in  vigore  del  metodo  normalizzato  di  cui
all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e  fermo
restando che l'applicazione del metodo stesso potra'  avvenire  anche
per ambiti successivi non appena definita  da  parte  dei  competenti
enti locali la relativa tariffa ai sensi del  comma  5  del  medesimo
articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione
e l'adeguamento  delle  tariffe  del  servizio  acquedottistico,  del
servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del  servizio
di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42  e
seguenti, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  sono  fissati  con
deliberazione del  CIPE.  Per  l'anno  1999  detta  deliberazione  e'
adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino  a  tale  data  restano  in
vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i
comuni interessati possono  assumere  le  delibere  per  adeguare  le
tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai  criteri
e ai limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999. 
  30. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le  parole:  "erogazione  di
acqua"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  servizi  di  fognatura   e
depurazione". Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III,
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, dopo le parole: "comma 3, lettera  g),  del  medesimo  decreto"
sono aggiunte le seguenti: ",  nonche'  prestazioni  di  gestione  di
impianti di fognatura e depurazione". 
  31. All'articolo 14 della legge 5 gennaio  1994,  n.  36,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis.  I  comuni  gia'  provvisti  di  impianti  centralizzati   di
depurazione  funzionanti,  che  non  si  trovino  in  condizione   di
dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione  e
fognatura  prioritariamente  alla  gestione  e   manutenzione   degli
impianti medesimi". 
  32. La  lettera  f)  del  comma  2  dell'articolo  46  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e' abrogata. 
  33. All'articolo 46 del decreto legislativo 25  febbraio  1995,  n.
77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"2-bis. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo  sulla  base
dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati
di avanzamento dei lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'  data
esecuzione dai tesorieri  solo  se  corredati  di  una  dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita'  di
utilizzo". 
  34. La disposizione di cui all'articolo 51, comma  3,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  si  interpreta  nel  senso  che
anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche  agli  enti
locali per i quali operi il regime di  eccezione  dal  versamento  in
tesoreria unica di  cui  all'articolo  14-bis  del  decreto-legge  13
maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro  erogazione,  essere
depositate  presso   l'ente   gestore   della   tesoreria   dell'ente
mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione  resta
fermo  l'obbligo  del  versamento  delle  somme  nelle   contabilita'
speciali infruttifere. Per i mutui  stipulati  prima  della  data  di
entrata in vigore della presente legge e' consentito il  mantenimento
del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante. 
  35. All'articolo 38 del decreto legislativo 25  febbraio  1995,  n.
77, e successive modificazioni  e  integrazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito
i fondi vincolati utilizzati in precedenza" sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme  a  specifica
destinazione" sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della
deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di
cui all'articolo 68, comma 1, e". 
  36. All'articolo 4  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'
aggiunto il seguente comma: 
"I comuni, le province, le comunita' montane e i  loro  consorzi,  le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  (IPAB),  gli  enti
non commerciali senza scopo di lucro che  svolgono  attivita'  socio-
assistenziale  e  le  istituzioni  sanitarie  operanti  nel  Servizio
sanitario nazionale ed i loro  amministratori  non  rispondono  delle
sanzioni amministrative  e  civili  che  riguardano  l'assunzione  di
lavoratori,   le   assicurazioni   obbligatorie   e   gli   ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella  forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997". 
  37. i proventi per la gestione della  casa  da  gioco  di  Campione
d'Italia, detratte le spese di  gestione  ed  il  contributo  per  il
bilancio del comune di Campione d'Italia in misura  non  superiore  a
quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo
49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  destinati
nella misura del 24 per cento al Ministero dell'interno, del  40  per
cento alla provincia di Como, del 16  per  cento  alla  provincia  di
Lecco e del 20 per  cento  alla  provincia  di  Varese.  A  decorrere
dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di  Campione
d'Italia e'  pari  a  quello  del  1999  incrementato  del  tasso  di
inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui  al
primo periodo, qualora questi ultimi siano  superiori  a  103.290.000
euro. Le somme attribuite allo Stato  sono  versate  alla  pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata  e
sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alla pertinente  unita'  previsionale
di base dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Le
somme attribuite  alle  province  devono  essere  utilizzate  per  la
realizzazione di opere pubbliche, anche su  base  transprovinciale  o
anche attraverso contributi ai comuni. (58) 
  38. Per la gestione della casa da gioco  di  Campione  d'Italia  il
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  puo'  autorizzare  la
costituzione  di  una  apposita  societa'  per  azioni   soggetta   a
certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza  degli  stessi
Ministeri. I componenti degli organi di controllo della societa' sono
designati dagli enti locali destinatari dei proventi cui al comma 37.
La societa' di certificazione deve essere iscritta nel  registro  dei
revisori contabili ed  individuata  dal  Ministero  dell'interno.  Al
capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime
stabilite  nel  decreto  ministeriale   autorizzativo,   i   seguenti
soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia  di  Como,  la
provincia di Lecco, la provincia di Varese, la camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco.  I  soggetti  medesimi
approvano e  trasmettono  al  Ministero  dell'interno,  entro  il  31
gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i  patti  parasociali
della societa', sottoscritti dai  rispettivi  legali  rappresentanti.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno  provvede
in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo  dello
stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro  dei  dipendenti
comunali che vi operano con funzioni di vigilanza  e  controllo  alla
data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione  che
verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa'  di
gestione della casa da gioco. (58) 
  39. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641,  come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28  dicembre  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre  1995,  le
parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco  anche
quando non la gestisce direttamente" sono sostituite dalle  seguenti:
"essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai  comuni  titolari
della casa da gioco anche quando  non  la  gestiscono  direttamente".
L'esclusione  dal   computo   dell'ammontare   imponibile   contenuto
nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi  applicabile  non
solo qualora l'esercizio della casa  da  gioco  sia  delegato  ad  un
soggetto istituito dall'ente pubblico a cui e'  riservato  per  legge
l'esercizio del  gioco  purche'  l'ente  esercente  oltre  ad  essere
obbligato al versamento dei  proventi  di  gioco  abbia  personalita'
giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia  soggetto
passivo delle imposte sui redditi,  ma  anche  in  caso  di  gestione
commissariale delle case da  gioco  con  autonomia  amministrativa  e
contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime. 
  40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30  giugno  1997,
n. 244, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; conseguentemente
il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999. 
  41. Fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  39,  comma  27,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a
tempo  parziale  la  contrattazione   collettiva   puo'   individuare
particolari modalita' applicative,  anche  prevedendo  una  riduzione
delle percentuali previste per la generalita' dei casi e l'esclusione
di   determinate   figure   professionali    che    siano    ritenute
particolarmente necessarie per la funzionalita' dei servizi. 
  42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto  1991,  n.
264, possono riscuotere le  tasse  automobilistiche  previa  adesione
all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'articolo  17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  43. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  1996,
n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il  comitato  di
coordinamento di cui al comma 4, integrato  solo  a  tale  scopo  dal
Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un
suo delegato, sentito il responsabile del  Servizio  urbanistico  del
comune,   individua   i   manufatti    industriali    particolarmente
significativi dal punto  di  vista  storico  e  testimoniale  che,  a
salvaguardia della memoria storica  del  sito,  non  dovranno  essere
demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati e'  decisa  dal
consiglio  comunale  di  Napoli  nell'ambito   della   pianificazione
urbanistica esecutiva". 
  44. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della  legge  5  febbraio
1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle
caratteristiche originarie". 
  45. I comuni possono cedere in  proprieta'  le  aree  comprese  nei
piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962,  n.  167,  ovvero
delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971,  n.
865, gia' concesse in diritto di superficie  ai  sensi  dell'articolo
35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di
acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree  non
escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano
efficacia. 
  46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della  legge
22  ottobre   1971,   n.   865,   e   successive   modificazioni,   e
precedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione  del  diritto  di  proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui  all'articolo  8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28  gennaio  1977,  n.  10,
alle seguenti condizioni: 
    a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data  di  stipulazione  della  convenzione  che  ha  accompagnato  la
concessione del diritto di superficie o  la  cessione  in  proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; 
    b) in cambio di un corrispettivo, per  ogni  alloggio  edificato,
calcolato ai sensi del comma 48. 
  47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena
proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di  proposta  da  parte
del comune e di accettazione da parte dei singoli  proprietari  degli
alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale  corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di  prima  assegnazione  dell'unita'
abitativa,  indipendentemente  dalla  data  di   stipulazione   della
relativa convenzione, i soggetti interessati possono  presentare,  di
propria  iniziativa,  istanza  di  trasformazione  del   diritto   di
superficie in diritto di piena  proprieta'.  ((Entro  novanta  giorni
dalla  data  di  ricezione  dell'istanza  da   parte   dei   soggetti
interessati, e relativamente alle aree  per  le  quali  il  consiglio
comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta', il comune deve  trasmettere  le  proprie
determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura  di
trasformazione)). La trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
diritto di proprieta' avviene dietro pagamento  di  un  corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48. 
  48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato
dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari  al
60 per cento di quello determinato ai sensi ((dell'articolo 37, comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,))  al  netto
degli oneri di concessione  del  diritto  di  superficie,  rivalutati
sulla base della variazione, accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri  e  quello  in
cui e' stipulato l'atto di cessione delle  aree.  Comunque  il  costo
dell'area cosi'  determinato  non  puo'  essere  maggiore  di  quello
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al
momento della trasformazione di cui al comma 47 ((...)). Il consiglio
comunale delibera altresi' i criteri, le modalita'  e  le  condizioni
per la concessione di dilazioni di  pagamento  del  corrispettivo  di
trasformazione.  La  trasformazione  del  diritto  di  superficie  in
diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con  scrittura
privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la  conservatoria
dei registri immobiliari. 
  49. E' esclusa  in  ogni  caso  la  retrocessione,  dai  comuni  ai
proprietari degli edifici, di somme gia' versate da questi  ultimi  e
portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48. 
  49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del  prezzo  massimo
di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze  nonche'
del  canone  massimo  di  locazione  delle  stesse,  contenuti  nelle
convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n.
865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla  data  del
primo  trasferimento,  con  atto   pubblico   o   scrittura   privata
autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone  fisiche  che  vi
abbiano interesse, anche se non piu' titolari di  diritti  reali  sul
bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei
registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in
diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del
corrispettivo  determinato  ai  sensi  del  comma  48  del   presente
articolo.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  21  MARZO  2022,  N.  21,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20  MAGGIO  2022,  N.  51)).  I
soggetti  interessati  possono  presentare,  di  propria  iniziativa,
istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle  singole  unita'  abitative  e  loro
pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle  stesse.  Il
comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data  di  ricezione
dell'istanza. La percentuale di cui al  primo  periodo  del  presente
comma e' stabilita, anche con l'applicazione di  eventuali  riduzioni
in relazione  alla  durata  residua  del  vincolo,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il  decreto  di  cui  al  periodo  precedente
individua altresi' i criteri e le modalita' per  la  concessione,  da
parte dei comuni, di dilazioni  di  pagamento  del  corrispettivo  di
affrancazione dal vincolo. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  21  MARZO
2022, N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 MAGGIO 2022, N.
51)). La deliberazione del consiglio comunale  di  cui  al  comma  48
individua altresi' i criteri, le modalita' e  le  condizioni  per  la
concessione, da parte del  comune,  di  dilazioni  di  pagamento  del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In  ragione  del  maggior
valore patrimoniale  dell'immobile,  conseguente  alle  procedure  di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in  piena
proprieta', le relative quote  di  spesa  possono  essere  finanziate
mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli immobili in regime  di  locazione  ai  sensi  degli
articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei
piani di zona convenzionati. 
  49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si  applicano  anche
alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai  commi
49-bis e 49-ter, il  contratto  di  trasferimento  dell'immobile  non
produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto
e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta
differenza,  a  qualunque  titolo  richiesto,  si  estingue  con   la
rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi  49-bis  e
49-ter. La rimozione del  vincolo  del  prezzo  massimo  di  cessione
comporta  altresi'  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di  natura
soggettiva. (70) 
  50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e  successive  modificazioni,
nonche' i commi 61 e 62 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla
L. 24 febbraio  2012,  n.  14  ha  disposto  (con  l'art.  29,  comma
16-undecies) che a decorrere dal 1º gennaio 2012, la  percentuale  di
cui al comma 49-bis del presente articolo, e' stabilita dai comuni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma  2)
che "[. . .].Dalla data di inizio di attivita' della societa' cessano
conseguentemente di avere  efficacia  le  disposizioni  previste  dai
commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha  disposto  (con  l'art.  25-undecies,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche
agli immobili oggetto dei contratti stipulati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".