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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 582 (in G.U. 19/11/1996, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal:  1-1-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale delle aree industriali di Bagnoli e di Sesto San Giovanni;
Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, l'intervento relativo all'area di Bagnoli riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;
Considerato che analoghe esigenze di intervento urgente presenta l'area industriale di Sesto San Giovanni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del pensionamento anticipato previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 può essere utilizzato, nel limite massimo di 22 unità, anche il personale addetto, alla data del 14 giugno 1988, in modo continuativo e prevalente ad attività di servizio e di manutenzione nello stabilimento siderurgico dell'ILVA di Bagnoli tuttora dipendente da imprese operanti all'interno dello stabilimento ed identificato mediante attestato dell'Ispettorato del lavoro rilasciato sulla base della documentazione del rapporto di lavoro esistente presso il datore di lavoro.
2-ter. Le categorie di personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.
3.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
3-bis.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
4.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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5.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
5-bis.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
6.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
7.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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8.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
9.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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10.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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11.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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12.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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13.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
.
14. Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Provincia di Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali.
15.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 ))
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