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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1996, n. 486

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1996, n. 582 (in G.U. 19/11/1996, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
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Testo in vigore dal: 1-1-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per il risanamento ambientale delle aree industriali di
Bagnoli e di Sesto San Giovanni;
  Considerato  che  con  la  cessazione  dell'attivita'  gia'  svolta
dall'ETERNIT,  in  attuazione  delle  decisioni CECA 89/218 e 94/259,
l'intervento  relativo  all'area  di  Bagnoli  riveste  carattere  di
priorita'   per   l'elevato  rischio  ambientale  e  la  grave  crisi
produttiva  ed  occupazionale  della  citata  area, come rilevato nei
protocolli  di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti
dai  Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal
comune di Napoli e dall'IRI;
  Considerato  che  analoghe  esigenze di intervento urgente presenta
l'area industriale di Sesto San Giovanni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  2.  Per  la  realizzazione  delle  attivita' di cui al comma 1, che
saranno  gestite  secondo  le  modalita' definite dal progetto di cui
alla   citata   delibera   del   Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del  20 dicembre 1994, viene utilizzato in
via  prioritaria il personale dell'ILVA e delle societa' collegate di
cui  alle  intese  con  le  parti sociali sottoscritte in data 9 e 12
marzo 1994 non in possesso dei requisiti soggettivi per avvalersi del
pensionamento  anticipato  previsto dal decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e dal decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499.
  2-bis.  Per  le finalita' di cui al comma 2 puo' essere utilizzato,
nel  limite  massimo  di  22 unita', anche il personale addetto, alla
data  del  14  giugno  1988,  in  modo  continuativo  e prevalente ad
attivita'   di   servizio   e   di  manutenzione  nello  stabilimento
siderurgico  dell'ILVA  di  Bagnoli  tuttora  dipendente  da  imprese
operanti  all'interno  dello  stabilimento  ed  identificato mediante
attestato  dell'Ispettorato  del  lavoro  rilasciato sulla base della
documentazione  del  rapporto di lavoro esistente presso il datore di
lavoro.
  2-ter.  Le  categorie  di  personale di cui ai commi 2 e 2-bis sono
utilizzate  attraverso  l'assorbimento  da  parte  dell'IRI  o  delle
societa'   partecipate   di  cui  al  comma  1,  ovvero  di  societa'
partecipate di nuova costituzione.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  3-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  5-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  7. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  9. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  10. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  11. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  12. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  13. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
  14.  Il  Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sentiti la
regione  Campania,  la  provincia  di  Napoli ed il comune di Napoli,
integra  il  piano  di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di
Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della
morfologia   naturale  della  costa  in  conformita'  allo  strumento
urbanistico  del  comune  di  Napoli, definendo un primo stralcio del
programma  per  un  importo  pari a 25 miliardi del quale disporre il
finanziamento  nell'ambito  delle  assegnazioni  di risorse destinate
all'area  ad  elevato  rischio  di  crisi  ambientale  "Provincia  di
Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e
successive  modifiche  ed  integrazioni di approvazione del programma
triennale  per  l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996,
cosi'   come  rideterminata  dal  Ministero  dell'ambiente  ai  sensi
dell'articolo  16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389,
e  dell'articolo  24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n.
461.  Gli  interventi  di  ripristino, ove previsti dalla concessione
demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli
eventuali  concessionari.  Secondo  i criteri e le procedure previste
dal  presente  comma  sono  utilizzate le eventuali ulteriori risorse
destinate  a  tale  scopo  a  valere  su  finanziamenti  comunitari e
nazionali.
  15. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).