LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. Il prezzo di cui  all'articolo  2  e'  determinato  dall'ufficio
tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla  valutazione
del solo terreno con riferimento alle  caratteristiche  originarie((,
non tenendo conto del valore  di  quanto  edificato  aumentato  delle
spese di urbanizzazione)). 
  2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in
ordine all'identificazione dell'area, e' ammesso ricorso nel  termine
di trenta giorni al pretore del luogo ove e' sita  l'area,  il  quale
provvedera' all'accertamento mediante consulenza tecnica. 
  3. L'imposta di registro e' stabilita  nella  misura  fissa  di  L.
100.000.