stai visualizzando l'atto

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie
((, non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione))
.
2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.
3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di L.
100.000.