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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/2008)
Testo in vigore dal:  16-10-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 14


ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
((10))


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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 10 ottobre 2008 n. 335 (in G.U. 1a s.s. 15/10/2008 n. 43) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»".