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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024)
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Testo in vigore dal:  23-11-2000
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Art. 49

Norme particolari per i comuni e le province
1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:
a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: "e nel periodo dal 1 al 14 novembre per la terza rata" sono sostituite dalle seguenti "e a partire dal 1 novembre per la terza rata". L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.
3. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.
4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il 12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per il 2002 il 24 per cento del valore".
5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999. (10)
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "Entro il 31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 1998". Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.
8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonché i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
10. La lettera a) del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e succes- sive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;".
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
13. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 8 MAGGIO 1998, N. 146.
14. Per gli anni 1997 e 1998 i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo.
Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente lo- cale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.
17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I1 comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime".
18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge.
((22))
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto(con l'art. 31, comma 40) che "il termine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999."
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 507 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 18 del presente articolo.