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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  30-4-1983

Art. 10


Sono infruttiferi i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché le contabilità speciali aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni.
Per provvedere alle finalità di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato il conferimento ai fondi di cui all'articolo 85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, fino alla complessiva somma di lire 1.050 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1983 e di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonché al ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 85.
Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è reintegrato di lire 1.416 miliardi, che saranno iscritti nell'anno 1985.
Le quote spettanti a ciascuno dei fondi di cui al precedente secondo comma sono determinate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Per consentire, in attuazione della direttiva del Consiglio della CEE n. 82/400 del 14 giugno 1982, la prosecuzione per il biennio 1983-1984 degli interventi per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di cui alla legge 28 maggio 1981, n. 296, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il 1984, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
Al relativo onere si fa fronte a carico delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero del tesoro, somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".
Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a stipulare i contratti a trattativa privata relativi agli immobili e alle strutture, oltre che con le modalità previste dall'articolo 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784.
La suddetta deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre 1981, n. 784, si applica anche ai contratti relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.
Ai contratti di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di grazia e giustizia in materia di misure di sicurezza si applica altresì il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. Ai relativi decreti di approvazione si applica il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, effettuate dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 51.
In attuazione di quanto indicato dalla lettera d) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il trasferimento dei fondi richiesti dalle regioni con ordinamento a statuto ordinario e speciale con le modalità previste dalla lettera h) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi stessi su apposite contabilità speciali da istituire presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le stesse sezioni provvedono ai pagamenti disposti da parte dei competenti istituti autonomi per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi interessati dei relativi titoli di spesa.
Le modalità occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al precedente comma sono fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, numero 94.
Le somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni all'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare, possono, a richiesta dei comuni stessi, essere prelevate a valere sulla quota loro assegnata dello stanziamento previsto in conto capitale dal quarto comma del predetto articolo.
I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento, un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale dell'intervento.
Al fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983 e 1984 programmi di investimento di rilevante interesse per la politica economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la necessità di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire le condizioni, i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti per la realizzazione dei programmi medesimi.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito, ove ritenuto opportuno, il Consiglio dei ministri, può autorizzare le iniziative proposte anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale, dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il Ministro del tesoro dispone l'effettuazione di verifiche per accertare l'esatta applicazione delle norme di cui all'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e di quelle da effettuare in attuazione dell'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.