LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal: 30-4-1983
                              ART. 10.

  Sono  infruttiferi  i  conti  correnti,  liberi o vincolati, aperti
presso  la  Tesoreria  centrale  dello Stato, nonche' le contabilita'
speciali  aperte presso le Tesorerie provinciali dello Stato a favore
delle province e dei comuni.
  Per  provvedere alle finalita' di cui al titolo VIII della legge 14
maggio  1981,  n. 219, e' autorizzato il conferimento ai fondi di cui
all'articolo  85 della legge medesima, quale modificato dall'articolo
5  del decreto-legge 26 giugno 1981, numero 333, convertito in legge,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  1981, n. 456, fino alla
complessiva  somma  di  lire  1.050  miliardi, in ragione di lire 400
miliardi  nell'anno  1983  e  di lire 650 miliardi nell'anno 1984, in
alternativa alla contrazione di prestiti esteri nonche' al ricorso al
Fondo  di ristabilimento del Consiglio di Europa previsti dall'ultimo
comma dello stesso articolo 85.
  Ai  sensi  dell'articolo  25 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n.
57,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile
1982,  n.  187,  nonche'  dell'articolo  2 del decreto-legge 2 aprile
1982,  n. 129, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
maggio  1982,  n.  303, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del novembre 1980 e del
febbraio  1981,  e'  reintegrato  di lire 1.416 miliardi, che saranno
iscritti nell'anno 1985.
  Le  quote  spettanti  a  ciascuno  dei  fondi  di cui al precedente
secondo  comma  sono  determinate  dal  Ministro  per  gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno, delegato ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57,  convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
  Il  contributo  straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la
cellulosa  e  la  carta  di  cui all'articolo 39 della legge 5 agosto
1981,  n.  416,  e' stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi,
verso  contestuale  riduzione  di lire 35 miliardi dello stanziamento
iscritto  al  capitolo  n. 7545 dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato per
l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le
somme  da  iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
  Per  consentire,  in attuazione della direttiva del Consiglio della
CEE  n.  82/400  del  14  giugno 1982, la prosecuzione per il biennio
1983-1984   degli   interventi  per  l'accelerazione  della  bonifica
sanitaria  degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, di
cui  alla  legge  28  maggio 1981, n. 296, e' autorizzata l'ulteriore
spesa  di  lire  10 miliardi per il 1983 e di lire 25 miliardi per il
1984,  ad  integrazione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  lire  30
miliardi di cui all'articolo 34 della legge 7 agosto 1982, n. 526.
  Al  relativo  onere  si fa fronte a carico delle disponibilita' del
conto  corrente  infruttifero  istituito presso la tesoreria centrale
dello  Stato,  denominato "Ministero del tesoro, somme occorrenti per
l'esecuzione   dei  regolamenti  e  delle  direttive  comunitarie  in
attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".
  Il  Ministero  di  grazia  e giustizia e' autorizzato a stipulare i
contratti   a  trattativa  privata  relativi  agli  immobili  e  alle
strutture,  oltre  che  con  le  modalita' previste dall'articolo 18,
secondo  comma,  della  legge  30 marzo 1981, n. 119, in deroga anche
alle  norme  di  cui  alle leggi 30 marzo 1981, n. 113, e 26 dicembre
1981, n. 784.
  La  suddetta  deroga alle norme di cui alle leggi 30 marzo 1981, n.
113,  e  26  dicembre  1981,  n.  784,  si applica anche ai contratti
relativi all'acquisto di beni mobili, di attrezzature e di servizi.
  Ai  contratti  di forniture e lavori da stipularsi dal Ministero di
grazia  e  giustizia  in  materia  di  misure di sicurezza si applica
altresi' il disposto dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20
marzo  1865, n. 2248, allegato F. Ai relativi decreti di approvazione
si  applica  il disposto dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1.
  Le erogazioni dei fondi per gli interventi di edilizia residenziale
pubblica,  effettuate  dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER)
per il tramite della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
a  favore delle regioni, non vengono computate agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982,
n. 51.
  In  attuazione  di quanto indicato dalla lettera d) dell'articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, il segretariato del CER dispone il
trasferimento  dei  fondi  richiesti  dalle regioni con ordinamento a
statuto  ordinario e speciale con le modalita' previste dalla lettera
h) dell'articolo 4 della legge medesima, mediante accredito dei fondi
stessi  su  apposite  contabilita'  speciali  da  istituire presso le
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato.  Le stesse sezioni
provvedono  ai  pagamenti  disposti  da parte dei competenti istituti
autonomi  per le case popolari mediante diretta liquidazione ai terzi
interessati dei relativi titoli di spesa.
  Le  modalita' occorrenti per l'attuazione della normativa di cui al
precedente  comma  sono  fissate  con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
  Sono   abrogati   il  decimo,  l'undicesimo,  il  dodicesimo  e  il
tredicesimo  comma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.  9,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, numero 94.
  Le  somme, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n.  9,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982,  n.  94, destinate da parte dei comuni e dei consorzi di comuni
all'acquisto  di  alloggi,  anche degradati da recuperare, possono, a
richiesta  dei  comuni  stessi, essere prelevate a valere sulla quota
loro  assegnata  dello  stanziamento  previsto  in conto capitale dal
quarto comma del predetto articolo.
  I comuni e loro consorzi possono richiedere al CER, unitamente alla
presentazione dei programmi di massima, costruttivi o di risanamento,
un primo acconto non superiore al 3 per cento della quota in capitale
dell'intervento.
  Al  fine di portare a compimento entro gli esercizi finanziari 1983
e  1984  programmi  di  investimento  di  rilevante  interesse per la
politica  economica e sociale, il Ministro competente, ove ravvisi la
necessita' di accelerarne la realizzazione, propone al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di  stabilire le condizioni, i criteri e le
modalita'  per la sollecita stipulazione delle convenzioni occorrenti
per la realizzazione dei programmi medesimi.
  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con proprio decreto
emanato  di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentito, ove ritenuto
opportuno,  il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare le iniziative
proposte  anche  in  deroga  alle  norme vigenti, ivi comprese quelle
sulla  contabilita'  generale,  dello  Stato,  e  con il rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico.
  Il  Ministro  del  tesoro  dispone l'effettuazione di verifiche per
accertare  l'esatta  applicazione  delle norme di cui all'articolo 35
della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, e di quelle da effettuare in
attuazione  dell'articolo  29  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.