LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 27-11-1989
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
 
  Fermo restando quanto previsto dall'ultimo  comma  dell'articolo  6
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,  le  unita'
sanitarie locali, di cui all'articolo  14  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una  delle
aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio  decreto-legge  12
marzo 1936, n.  375,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
aventi i requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro  del  tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. 
  Al fine di assicurare  una  disciplina  uniforme  del  servizio  di
tesoreria delle unita' sanitarie locali, con decreto del Ministro del
tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',  sentita  la
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n.  281,  sono  approvati  i  criteri  generali  per  la
predisposizione delle convenzioni di  tesoreria  da  stipulare  dalle
unita' sanitarie locali con le aziende di credito. 
  All'inizio di ciascun  trimestre,  il  Ministro  del  tesoro  e  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno  per
la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote  loro
assegnate mediante accreditamento ai conti fruttiferi che le medesime
intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato. 
  Le regioni trasmettono alla direzione generale del tesoro  ed  alle
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello   Stato   territorialmente
competenti copia del provvedimento regionale previsto  dal  penultimo
comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  La direzione generale del  tesoro,  sulla  base  dei  provvedimenti
regionali di cui  al  precedente  comma,  provvede  a  dar  corso  al
prelevamento  dai  conti  fruttiferi  delle  regioni  degli   importi
complessivi ed al contestuale accreditamento dei medesimi importi  di
un conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell'articolo 576  del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
  Le sezioni di tesoreria provinciale dello  Stato,  sulla  base  dei
provvedimenti di cui al quarto comma, accreditano le quote  spettanti
alle  unita'  sanitarie  locali  ad  apposite  contabilita'  speciali
intestate alle unita'  sanitarie  medesime,  articolate  in  distinti
sottoconti  per  spese  correnti  e  per  spese  in  conto  capitale,
scritturando i relativi importi in apposito conto. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 NOVEMBRE 1989, N. 382)). 
  Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'  di
funzionamento del conto corrente e delle contabilita' speciali di cui
al precedente articolo, nonche' le regolazioni  contabili,  anche  in
deroga alle norme contenute  nella  legge  di  contabilita'  generale
dello Stato e nel relativo regolamento. 
  E' abrogato l'articolo 8 del decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,  n.
33.