DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.

  A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si
provvede  a  carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio
1981,  n.  219,  fatti  salvi  quelli  finora  rimasti  a  carico dei
rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.
  L'importo  delle  spese  sostenute  dal  commissario  per  le  zone
terremotate  della  Campania  e della Basilicata nell'anno 1981 e ((,
per  una  somma  complessiva  non  superiore  a  300 miliardi, per la
gestione  stralcio  prevista  dall'articolo  1 del)) presente decreto
nell'anno  1982,  imputato  al fondo di cui all'art. 3 della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  e'  aggiunto  al fondo stesso ed e' iscritto
nell'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  del  bilancio  e della programmazione economica secondo le
determinazioni  che  saranno  assunte  con  la  legge finanziaria per
l'anno 1983.