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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 25


A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.
L'importo delle spese sostenute dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e
((, per una somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione stralcio prevista dall'articolo 1 del))
presente decreto nell'anno 1982, imputato al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983.