DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786

Disposizioni in materia di finanza locale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
Testo in vigore dal: 20-10-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51.
  I   prelevamenti   che  le  regioni  a  statuto  ordinario  possono
effettuare  dai  conti  correnti a loro intestati presso la tesoreria
centrale  dello  Stato non possono registrare un aumento superiore al
16  per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da
ciascuna  regione nel periodo 1 ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte
salve  le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge
30 marzo 1981, n. 119.((4))
  Per  comprovate  indilazionabili  esigenze  di  singole regioni, il
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari
regionali,  puo'  elevare, con propri decreti, il predetto limite del
16 per cento.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale  con sentenza 7-11 ottobre 1983 n. 307 in
(S.S.   relativa   alla   G.U.   19/10/1983  n.  288)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 26, commi secondo e terzo
(divenuti  primo  e  secondo per effetto della soppressione del primo
comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. 22 dicembre
1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito,
con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51".