LEGGE 30 marzo 1981, n. 119

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 23-4-1981
                              ART. 18. 
 
  Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire  380  miliardi,  da
iscrivere nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  di
grazia e giustizia per l'acquisizione di  beni  mobili  ed  immobili,
attrezzature e servizi, per la predisposizione  di  strutture  e  per
ogni  altro  intervento   per   L'amministrazione   penitenziaria   e
giudiziaria   centrale   e   periferica,   anche    in    riferimento
all'attuazione della riforma della procedura penale. 
  A tal fine il Ministro di grazia e giustizia ed  i  funzionari  con
qualifica dirigenziale, nell'ambito  delle  competenze  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,  sono
autorizzati  a  stipulare,  anche  in   deroga   alle   norme   sulla
contabilita' generale dello Stato ed all'articolo 14 della  legge  28
settembre 1942, n. 1140, con esclusione di  ogni  forma  di  gestione
fuori bilancio,  contratti,  anche  a  trattativa  privata,  compresi
quelli di locazione, e  convenzioni,  fino  all'importo  di  lire  un
miliardo, con uno o piu' enti, societa', o persone che offrano idonee
garanzie di affidabilita'. 
  Il Ministro di grazia e giustizia, entro un  mese  dall'entrata  in
vigore della presente legge,  informa  il  Parlamento  sul  piano  di
massima predisposto per l'utilizzazione dello stanziamento di cui  al
primo comma, con l'indicazione delle varie voci di intervento. 
  Per l'anno 1981 e' autorizzata la spesa di lire 2.500  milioni,  da
iscrivere nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  di
grazia e giustizia, da destinare a spese e compensi  per  consulenze,
documentazioni, pubblicazioni,  stampa,  divulgazione,  insegnamento,
studi, ricerche e relativi servizi,  con  particolare  riguardo  alla
attuazione  della  riforma  dell'ordinamento  penitenziario  e   alla
predisposizione della riforma del codice di procedura penale. A  tale
fine, il Ministro di  grazia  e  giustizia  puo'  anche,  sentito  il
consiglio  di  amministrazione,  acquisire,  nelle  materie  di   sua
competenza, le collaborazioni previste dagli articoli 3, 4  e  5  del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto
1973, n. 497, e dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48. 
Il  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e'  tenuto  a  presentare  al
Parlamento, entro il 30 settembre  1981,  una  relazione  dettagliata
sullo stato di attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo.