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DECRETO-LEGGE 2 aprile 1982, n. 129

Interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1982, n. 303 (in G.U. 02/06/1982, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1983)
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Testo in vigore dal:  1-3-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni della Calabria, della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, assume ogni iniziativa opportuna e necessaria per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
Per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate per effetto del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle ordinanze, istruzioni e direttive, impartite dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, estendendo, con i necessari aggiornamenti, la loro efficacia ai comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta dello stesso Ministro e sentite le regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le funzioni attribuite al Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi del precedente primo comma, cessano il 30 settembre 1982. Per la gestione stralcio, che ha termine il 31 dicembre 1982, si applica la disciplina di cui al secondo comma dell'articolo 1 del , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187. Per la destinazione dei beni acquistati con i fondi del bilancio dello Stato, si applica l'articolo 2 del medesimo , convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.
Per le speciali esigenze di servizio si applica l'articolo 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive integrazioni.
((2))
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, sentite le regioni interessate, presenterà un disegno di legge per disciplinare gli interventi diretti alla ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al primo comma secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine gli interventi a favore dei comuni colpiti anche dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno essere unitariamente considerati.
Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18, ha disposto (con l'art. 6 comma 14) che "La gestione stralcio di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303, è prorogata al 30 giugno 1984"