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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874 (in G.U. 24/12/1980, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  25-12-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 novembre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il commissario nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
((sentite, sulle direttive generali, le regioni Basilicata e Campania))
, assume ogni iniziativa ed adotta, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980.
Egli sarà coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e da ufficiali generali quali vice commissari, nominati, su designazione del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, può esercitare, agli scopi di cui al precedente primo comma, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresì al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.
Per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate e dei compiti previsti ai successivi articoli, si provvede con ordinanze del commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato,
((delle regioni))
, degli altri enti locali, degli enti pubblici anche economici nonché esperti estranei all'amministrazione ai quali possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.
((Il commissario presenta, ogni tre mesi, ai Presidenti delle due Camere, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati))
.
Le funzioni attribuite al commissario, ai sensi dei commi precedenti, cessano il 30 giugno 1981.