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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  19-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.(6)
Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.
Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.
Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sulla attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.
Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolò.(5)
((10))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 febbraio 1984 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984 n. 80 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 30 giugno 1984".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1984 n. 363 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, già prorogato al 30 giugno 1984 col comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995 n. 341 ha disposto (con l'art. 26) che "L'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi derivanti dalle predette concessioni".