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LEGGE 26 luglio 1939, n. 1037

Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato. (039U1037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  1-8-1939

Art. 3



All'ispettorato generale di finanza è affidato il compito di verificare:

1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;

2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;

3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.

A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.

Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.

L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:

1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonché la puntuale resa dei conti;

2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;

3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità generale dello Stato;

4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.

Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.