LEGGE 26 luglio 1939, n. 1037

Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato. (039U1037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal: 1-8-1939
                               Art. 3. 
 
  All'ispettorato generale di  finanza  e'  affidato  il  compito  di
verificare: 
 
  1°) che l'effettuazione delle spese proceda  in  conformita'  delle
rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo  piu'  proficuo  ai
fini dello Stato; 
 
  2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e  beni  dello  Stato
siano regolarmente condotte; 
 
  3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento  i  servizi  che
interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza  dello
Stato. 
 
  A tali  effetti  l'ispettorato  generale  di  finanza  provvede  in
conformita'  alle  disposizioni  di  volta  in  volta  impartite  dal
Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato. 
 
  Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a  comunicare
all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso  ritenga
necessari per i suoi accertamenti. 
 
  L'ispettorato  generale  predetto,  secondo  le  disposizioni   del
ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre: 
 
  1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e  regolare
tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti; 
 
  2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste  da
particolari ordinamenti; 
 
  3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione  ed  applicazione
delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato; 
 
  4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e
di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati
dal  Ministro  delle  finanze,  e  a  riassumerne  e  coordinarne   i
risultati. 
 
  Il ragioniere generale dello  Stato  sottopone  al  Ministro  delle
finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e  di
revisione predette.