DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal: 30-4-1983
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  L'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 settembre 1965,
n.  1022,  convertito  nella  legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'assegnazione o la vendita degli alloggi non puo' comunque aver
  luogo  oltre  un  anno  dall'ultimazione  dei  lavori,  a  pena  di
decadenza  dall'agevolazione.  All'atto  di  vendita e' assimilato il
contratto  preliminare  che  sia stipulato a norma dell'articolo 1351
del  codice  civile. Contestualmente gli assegnatari o gli acquirenti
sono tenuti a produrre la documentazione dei prescritti requisiti.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
  Dopo  la  lettera  q) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e' aggiunta la seguente lettera:
  "r)   propone  al  Comitato  interministeriale  per  il  credito  e
risparmio  i  criteri  e  le  direttive  cui  gli istituti di credito
fondiario  e  la  Cassa  depositi e prestiti dovranno attenersi nella
concessione  dei  finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla
lettera c) dell'articolo 2.
  Dopo  la  lettera e) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e' aggiunta la seguente lettera:
  "f)  dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione
dei  contributi  per  interventi di edilizia agevolata gia' erogati a
favore degli istituti di credito".
  L'articolo  18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e'
sostituito dal seguente:
  "Fino  alla  data del 31 dicembre 1983 gli interventi assistiti dai
contributi  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  sono
destinati  per  programmi  da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei
piani  di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
integrazioni  e  modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai
sensi  dell'articolo  51  della  legge  22  ottobre  1971,  n. 865, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, quando siano esaurite le
aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni predette".
  Il  termine  iniziale  previsto  dall'ultimo comma dell'articolo 18
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' differito al 10 gennaio 1984.
  Dopo  il primo comma dell'articolo 56 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e' aggiunto il seguente comma:
  "Ai  fini  dell'elevazione  del  limite  massimo di costo di cui al
comma  precedente,  si  considerano  anche  gli  impianti  che  siano
soltanto   parzialmente   alimentati   da   fonti   energetiche   non
tradizionali,  secondo  le  modalita' precisate con deliberazione del
CER."
  Ai  fini  della  predisposizione  dei programmi quadriennali di cui
all'articolo  3,  lettera  a),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, le
regioni  comunicano  al CER, almeno quattro mesi prima della scadenza
del  biennio  precedente, le localita' nelle quali esista documentata
disponibilita'  di  aree  edificabili e la relativa superficie con la
specificazione delle previsioni urbanistiche.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130
  COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N.130))
  In  tal  caso,  in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4,
lettera  h),  e 10, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il
CER   puo'   provvedere   a  mettere  a  disposizione  e  ad  erogare
direttamente  agli  istituti  autonomi  per  le case popolari i fondi
necessari   per  l'attuazione  dei  programmi  previsti  dalla  legge
medesima.
  Gli  interessi  maturati  durante  il  periodo  di  giacenza  degli
accrediti  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  versati a cura delle
tesorerie regionali alla Cassa depositi e prestiti.
  Di  tale  versamento  e'  data comunicazione al CER per gli effetti
dell'articolo 13, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
  Tutti  i  limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli
8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a
favore  degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra
il  costo  delle  operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e
l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime
di  concessione  in  superficie delle aree comprese nei piani di zona
per  l'edilizia  economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari
sono  conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito
dal  secondo  comma  dell'articolo  36  del regio decreto 18 novembre
1923,  n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre
il  31  dicembre  1984  e  vengono iscritti in unico nuovo istituendo
capitolo.  Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento
dei  maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977,
n.   513,   nonche'   al   finanziamento  dei  conguagli  conseguenti
all'aumento  del  costo  del  denaro  in  sede  di  approvazione  dei
contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state
ammesse  ad  agevolazione  entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del
tesoro  e'  autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
  Entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con i fondi di cui al comma
precedente e' possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative
che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli
istituti  mutuanti  entro  il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il
provvedimento  di  concessione  dell'agevolazione per la scadenza del
termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge
15  dicembre  1979,  n.  629, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative e' applicabile
l'articolo  10  della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione
dei  relativi  mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi
di cui al comma precedente.
  Nel  caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle
condizioni e nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge
13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 492, le ipoteche concesse a fronte dei finanziamenti
sono  validamente  iscritte,  in  deroga al primo comma dell'articolo
2822  del  codice  civile,  dopo  la  trascrizione  della convenzione
prevista  dall'articolo  35  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed
avranno  efficacia  senza  alcuna  ulteriore  formalita'  dal momento
dell'acquisizione  a  favore  del  comune  delle  aree  oggetto della
convenzione.
  Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1,
come  modificato  dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385,
e' sostituito dal seguente:
  "Un   acconto   pari   all'80   per   cento   delle  indennita'  di
espropriazione  e  di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa
in  vigore,  anche  se  determinate  a titolo provvisorio deve essere
corrisposto,  entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo
oggetto  del  procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento
autorizzativo  al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di
cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore
degli  aventi  diritto  che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui
all'articolo  4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile,
oggetto  del procedimento espropriativo, e' nella loro piena e libera
proprieta'".
  I  termini  di  attuazione  dei  programmi di edilizia residenziale
pubblica  gia'  prorogati,  con  legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata
e Campania.