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LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 23

Pagamento delle indennità


Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327))
.
((15))

Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.
Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.
Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.
Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.