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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  17-2-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

((Per la concessione dei contributi di cui alle legge 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1 novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968 n. 422, 1 giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, alle iniziative che, alla data del 31 dicembre 1977, siano state oggetto di formale promessa di finanziamento ovvero siano state ammesse all'istruttoria dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche e integrazioni, e per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e di lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e di lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981))
.
I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro
((il termine del 1 gennaio 1981))
, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione
((1 gennaio 1981))
, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del
((30 giugno 1981))
.
Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'art. 12 della stessa legge.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.