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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
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Testo in vigore dal:  25-1-1982 al: 26-3-1982
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo dell'edilizia residenziale pubblica e privata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, è aumentato di lire 600 miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno 1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.
I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi costruttivi.
Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 95 miliardi.
La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, sino alla data del 31 dicembre 1982 e secondo le procedure già fissate dal comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzata per il quadriennio 1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 6.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi allo stesso quadriennio 1982-85;
b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi.
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi.
Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 600 miliardi.
Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1982, 1983, 1984, 1985 il limite di impegno di lire 100 miliardi per la concessione di contributi di cui all'articolo 16 della citata legge.
Per, i programmi successivi al primo quadriennio 1978-81, le regioni provvedono ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dei programmi di edilizia pubblica con accantonamenti sui fondi loro assegnati per i programmi medesimi ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
All'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457, primo comma, dopo il numero 6) è aggiunto:
"7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di lottizzazione.
I programmi di edilizia agevolata convenzionata devono pervenire
alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione".