REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. (023U2440)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 23-11-1923
 
                              Art. 29. 
 
 
  I disegni di legge, che importino o riflettano spese a carico dello
Stato, sono proposti dal ministro da cui dipendono i servizi ai quali
le spese si riferiscono, di concerto col ministro delle finanze. 
 
  Sono del pari emanati di concerto col ministro delle  finanze,  gli
altri provvedimenti  che  regolino  comunque  l'assunzione  di  nuovi
oneri, oppure  modificazioni  o  deroghe  a  precedenti  disposizioni
adottate su proposta o di concerto col detto ministro. 
 
  Il ministro delle  finanze  esercita  il  riscontro  finanziario  e
contabile su tutte le amministrazioni dello  Stato  e  sulle  aziende
autonome che ne dipendono. 
 
  A tale fine esso ha facolta' di  disporre  verifiche  ed  ispezioni
presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria  o
attribuzioni contabili.