LEGGE 3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
Testo in vigore dal: 15-1-1978
                              Art. 24.
                   Controlli della Corte dei conti

  I  decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934,
n.   1214,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  comunque
concernenti  le  opere  di  cui  all'articolo 1, acquistano efficacia
qualora  non  siano  restituiti  con rilievo istruttorio entro trenta
giorni  dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono
assoggettati al controllo successivo.
  Gli  atti  che  dispongano  l'assunzione di impegno, assoggettati a
solo  controllo  successivo,  non possono essere trasmessi alla Corte
dei  conti  dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della
loro adozione.
  Restano  ferme  le  speciali disposizioni vigenti in materia per le
aziende autonome.