DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
                       Semplificazione fiscale 
 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
  a) esclusi i casi straordinari di controlli per  salute,  giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di  qualsiasi   autorita'   competente   deve   essere   oggetto   di
programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento  tra
i vari  soggetti  interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando  la  prassi,
la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso  le
imprese, opera, per quanto possibile, in borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante atto notorio; 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
    t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei fabbricati. 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1,  sono  introdotte  le
seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, recante "Raccomandazione  della  Commissione  relativa
alla  definizione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese",
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni  nell'attivita'  di
controllo nei riguardi di  tali  imprese,  assicurando  altresi'  una
maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di
sprechi nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a controlli
di  natura  amministrativa  disposti  nei  confronti  delle  predette
imprese devono essere oggetto di programmazione da parte  degli  enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono disciplinati modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei  controlli  in  materia  fiscale  e  contributiva,
nonche' il piu' efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso
i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della
Guardia di Finanza, dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato e dell'INPS e  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a  tal
fine,  il  massimo  impulso  allo  scambio  telematico  di   dati   e
informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il  medesimo  decreto
e' altresi' assicurato che, a fini di coordinamento,  ciascuna  delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio
di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Gli appartenenti al  Corpo  della  Guardia  di
finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese; 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato al comune, che puo' avvalersi delle camere di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti  per  territorio.  Le
amministrazioni   interessate   provvedono    all'attuazione    delle
disposizioni di cui al  presente  numero  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
      4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli funzionali
alla  tutela  dell'igiene  pubblica,  della   pubblica   incolumita',
dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresi'  ai
controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni
di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi  di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettere e), m), p) e r), della Costituzione nonche' dei  principi  di
cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 12 dicembre 2006 e della  normativa  comunitaria  in  materia  di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui  alla  lettera  a),  secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica  sia  svolta
presso la sede di imprese in contabilita' semplificata  e  lavoratori
autonomi. In  entrambi  i  casi,  ai  fini  del  computo  dei  giorni
lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva  presenza
degli operatori civili o  militari  dell'Amministrazione  finanziaria
presso la sede del contribuente."; 
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge  27  luglio
2000, n. 212, concernente disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12"; 
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi  di  imposta  successivi.  L'omissione
della comunicazione relativa alle variazioni comporta  l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni"; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire,  in  via  telematica,  nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati e le  informazioni
personali, anche sensibili, anche  in  forma  disaggregata,  che  gli
stessi detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente  lettera
costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile; 
    i) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis  e'  aggiunto  il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione."; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire seicento milioni" e "lire un miliardo" sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro"; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, alinea, la  parola  "notificati"  e'  sostituita
dalla seguente: "emessi"; 
      2) al comma 1, lettera a): 
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive"; 
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
soppressa la seguente: ", anche"; 
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 
      3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per  un   periodo   di
centottanta giorni  dall'affidamento  in  carico  agli  agenti  della
riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale  sospensione  non
si applica con riferimento  alle  azioni  cautelari  e  conservative,
nonche' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a  tutela
del creditore"; 
      3-bis) al comma  1,  lettera  c),  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui alla presente lettera,  e  ove
gli agenti  della  riscossione,  successivamente  all'affidamento  in
carico degli atti di cui alla lettera a),  vengano  a  conoscenza  di
elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  pregiudicare  la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)"; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:   "Ai   fini   dell'espropriazione   forzata   l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma  1  sono
aggiunti i seguenti: 
     "1-bis.  Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
     1-ter.  Gli  operatori  finanziari   soggetti   all'obbligo   di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605  che  emettono
carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle
entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione  alle  quali
il  pagamento  dei  corrispettivi  sia  avvenuto  mediante  carte  di
credito, di debito o  prepagate  emesse  dagli  operatori  finanziari
stessi, secondo modalita' e termini stabiliti con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      "3-bis. In deroga a quanto stabilito al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente: 
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I costi,
concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese  di
competenza di due periodi  d'imposta,  in  deroga  all'articolo  109,
comma 2, lettera b), sono  deducibili  nell'esercizio  nel  quale  e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia superiore a euro 1.000."; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal numero 3) della presente lettera; 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»; 
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
      3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        "6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere
anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il  numero  massimo
stabilito"; 
    u-bis)  all'articolo  77  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto  a  notificare  al
proprietario dell'immobile una  comunicazione  preventiva  contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute  entro  il
termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di  cui  al  comma
1"; 
    v) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106; 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000"; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300; 
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300"  e  le  parole  "al   comma   5"   sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma del  secondo  comma  dell'articolo  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1  e
6 del presente articolo."; 
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si
applicano a partire dal 1° luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,"; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 
    cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del  diritto
dell'Unione europea in materia di imposta  sul  valore  aggiunto  sui
tabacchi lavorati, all'articolo 39-sexies, comma 1, del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "Per le cessioni e per  le  importazioni
di tabacchi lavorati effettuate  prima  dell'immissione  al  consumo,
l'imposta e' applicata in  base  al  regime  ordinario  previsto  dal
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633.
Resta ferma l'applicabilita', ove ne  ricorrano  i  presupposti,  del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30  agosto  1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  e  successive  modificazioni".  Le  disposizioni  di  cui  alla
presente lettera si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto; 
    cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera a), dopo le parole: "depositi fiscali" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  e),
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni"; 
        1.2) alla lettera b), dopo  le  parole:  "depositi  doganali"
sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  all'articolo  525,   secondo
paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2
luglio 1993, e successive modificazioni"; 
      2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dei  beni  dal
deposito" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli  relativi
ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,"; 
      3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  "previa   prestazione   di   idonea   garanzia   commisurata
all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i
soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive
modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del
testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.
43"; 
      4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto  che  procede  all'estrazione
comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi  alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente  comma,  anche  ai  fini
dello svincolo della garanzia di cui  al  comma  4,  lettera  b);  le
modalita'   di   integrazione   telematica   sono    stabilite    con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane,  di  concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate"; 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011"; 
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
    dd-bis)   tra   i   soggetti   che   possono   avvalersi    della
rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e
con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd)
sono incluse le societa' di capitali i cui beni, per  il  periodo  di
applicazione delle disposizioni di cui agli  articoli  5  e  7  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  e  successive  modificazioni,  siano
stati oggetto di misure cautelari e che  all'esito  del  giudizio  ne
abbiano riacquistato la piena titolarita'; 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazioni   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni  edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima
data. 
    gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266,  le  parole:  ",  succedute  alle  Istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza" sono soppresse; 
    gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle  vigenti
disposizioni, la societa' Equitalia  Spa,  nonche'  le  societa'  per
azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  e  la  societa'
Riscossione  Sicilia  Spa  cessano  di  effettuare  le  attivita'  di
accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e  delle  societa'  da
essi partecipate; (13) (17) (19) (22) (24) (25) (27) (28) 
    gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter),  i
comuni effettuano la  riscossione  coattiva  delle  proprie  entrate,
anche tributarie: 
      1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di  cui
al regio decreto 14 aprile  1910,  n.  639,  che  costituisce  titolo
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei  limiti  di  importo  e  delle
condizioni stabilite per gli agenti  della  riscossione  in  caso  di
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; 
      2) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214; 
    gg-quinquies) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228; 
    gg-sexies) ((LETTERA ABROGATA  DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.
160)); 
    gg-septies) ((LETTERA ABROGATA DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.
160)); 
    gg-octies) in caso  di  cancellazione  del  fermo  amministrativo
iscritto sui beni mobili registrati ai  sensi  dell'articolo  86  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni, il debitore non e' tenuto al  pagamento  di
spese ne' all'agente  della  riscossione  ne'  al  pubblico  registro
automobilistico gestito dall'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  o  ai
gestori degli altri pubblici registri; 
    gg-novies) all'articolo 47 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      "5-bis. L'istanza di sospensione e'  decisa  entro  centottanta
giorni dalla data di presentazione della stessa"; 
    gg-decies) LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  2  MARZO  2012,  N.  16,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44; 
    gg-undecies) all'articolo 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1.  Il  concessionario  puo'  procedere   all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui  si  procede
supera complessivamente: 
        a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta  a  ruolo  sia
contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede  e
il debitore sia proprietario  dell'unita'  immobiliare  dallo  stesso
adibita a propria abitazione principale, ai sensi  dell'articolo  10,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
        b) ottomila euro, negli altri casi"; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  "all'importo   indicato"   sono
sostituite dalle seguenti: "agli importi indicati". 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-quater.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  6  DICEMBRE  2011,  N.  201,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
  2-quinquies.  All'articolo  15,  primo  comma,  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, le parole: "la meta'" sono sostituite dalle  seguenti:
"un terzo". 
  2-sexies. All'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, dopo la parola: "ruolo" sono inserite le seguenti:  ",
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,". 
  2-septies. La disposizione dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  come  da
ultimo modificato  dal  comma  2-sexies  del  presente  articolo,  si
applica ai ruoli consegnati a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2-octies. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, le parole: "tre  punti  percentuali"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "un punto percentuale". 
  2-novies. All'articolo 19, comma  1,  secondo  periodo,  del  testo
unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  le  parole:   "La   Direzione   regionale
dell'Agenzia delle dogane" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio
delle dogane". 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
5-bis) che "L'abrogazione delle disposizioni  previste  dall'articolo
7, comma 2, lettera gg-septies), numeri 1) e 3), del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a  decorrere  dalla  data  di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alle  lettere  gg-ter)  e
gg-quater) del medesimo comma 2". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma  4)  che
"In attesa del riordino della disciplina delle attivita' di  gestione
e riscossione delle entrate degli enti territoriali e  per  favorirne
la realizzazione, i termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo  3,
commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono stabiliti al 30 giugno 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni dalla  L.  9  agosto  2013,  n.  98,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla L. 27 dicembre  2013,  n.
147, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  2-ter)  che  "Al  fine  di
favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della  disciplina
delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate  dei  Comuni,
anche mediante istituzione di  un  Consorzio,  che  si  avvale  delle
societa'  del  Gruppo  Equitalia  per  le   attivita'   di   supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini  di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24,  25  e  25-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  sono  stabiliti
inderogabilmente al 31 dicembre 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dalla L. 23 dicembre  2014,  n.
190, ha disposto (con  l'art.  10,  comma  2-ter)  che  "Al  fine  di
favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della  disciplina
delle attivita' di gestione e riscossione delle entrate  dei  Comuni,
anche mediante istituzione di  un  Consorzio,  che  si  avvale  delle
societa'  del  Gruppo  Equitalia  per  le   attivita'   di   supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini  di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n.  106,[...]  sono  stabiliti  inderogabilmente  al  30
giugno 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78,
convertito con modificazioni dalla L.  6  agosto  2015,  n.  125,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
[...] sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 30 dicembre  2015,  n.
210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,  n.  21,
ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al fine di favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2016". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L.  24  giugno  2016,  n.
113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160,  ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2016". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal D.L. 22  ottobre  2016,  n.
193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 ha
disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Al  fine  di  favorire  il
compiuto,  ordinato  ed  efficace  riordino  della  disciplina  delle
attivita' di gestione e riscossione delle entrate dei  Comuni,  anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto all'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo  7,
comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,  e
all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 30 giugno 2017".