DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 30. 
                        (Interessi di mora). 
 
  1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25,  comma
2, sulle somme iscritte a ruolo ((, esclusi  le  sanzioni  pecuniarie
tributarie e gli interessi,)) si  applicano,  a  partire  dalla  data
della notifica della cartella e fino alla  data  del  pagamento,  gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente  con  decreto  del
Ministero delle finanze con riguardo alla  media  dei  tassi  bancari
attivi. (50) ((78)) 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che "In deroga all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come  sostituito  dall'articolo
14 del presente decreto, sui contributi  o  premi  dovuti  agli  enti
pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo  25
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, come  sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,  le
sanzioni e le somme aggiuntive  dovute  sono  calcolate,  secondo  le
disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e  fino  alla
data del pagamento". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12  luglio  2011,  n.  106,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma
2-septies) che  "La  disposizione  dell'articolo  30,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del  presente  articolo,
si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto".