DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 462

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 3-bis 
                  (Rateazione delle somme dovute). 
 
  1.  Le  somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate ((...)) in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
  2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il  termine
di trenta giorni dal ricevimento  della  comunicazione.  Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal  primo
giorno del secondo mese successivo a  quello  di  elaborazione  della
comunicazione. Le  rate  trimestrali  nelle  quali  il  pagamento  e'
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 
  3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
somme da  versare  a  seguito  del  ricevimento  della  comunicazione
prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 
                                                       (12) (14) (15) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 24, comma 7) che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme  dovute  a  norma  del
presente articolo. Le garanzie previste dal predetto  articolo  3-bis
del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel  caso  in
cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la
fideiussione gia' presentata  dal  soggetto  passivo  di  imposta,  a
garanzia  degli  adempimenti  dell'imposta  unica,  sia  di   importo
superiore rispetto alla somma da rateizzare". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n.  214,  ha  disposto  (con  l'art.  10,  comma
13-undecies) che le  modifiche  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' alle rateazioni in corso "alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 2) che "Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  1,  si
applicano  a  decorrere  dalle  dichiarazioni  relative  al   periodo
d'imposta in corso: 
    a)  al  31  dicembre  2014,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    b)  al  31  dicembre  2013,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462; 
    c)  al  31  dicembre  2012,  per  le  somme   dovute   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  a
seguito della liquidazione dell'imposta dovuta  sui  redditi  di  cui
all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
salvo che per  le  somme  dovute  relativamente  ai  redditi  di  cui
all'articolo  21  del  medesimo  testo  unico,  per   le   quali   le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1)
che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma  2)  che  "I  versamenti
delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis  del  decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  462,  in  scadenza  nel  periodo
compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  maggio
2020, possono essere effettuati entro il  16  settembre  2020,  senza
applicazione di ulteriori sanzioni e interessi". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma  1)
che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31  maggio  2020  e  non
eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale,
entro il 16 dicembre 2020, possono  essere  effettuati  entro  il  16
dicembre  2021,  senza  l'applicazione  di   ulteriori   sanzioni   e
interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato".