DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 605

Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 14-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
               Comunicazioni all'anagrafe tributaria. 
 
  Gli uffici pubblici devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria  i
dati e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere  e-bis)  e
g) del primo comma dell'articolo 6. 
  A partire dal 1 luglio 1989  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe
tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione,
variazione e cancellazione di cui alla lettere  f)  dell'articolo  6,
anche se relative a  singole  unita'  locali.Le  comunicazioni  delle
iscrizioni, variazioni e cancellazioni  negli  albi  degli  artigiani
saranno omesse dalle camere di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura che provvedono alla  iscrizione  d'ufficio  dei  suddetti
dati nei registri delle ditte. 
  Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici  preposti  alla
tenuta di albi,  registri  ed  elenchi,  che  verranno  indicati  con
decreto del Ministro per le finanze, devono  comunicare  all'anagrafe
tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. 
  Le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  con  esclusione  di
quelle effettuate dalle camere di commercio,  industria,  artigianato
ed agricoltura devono essere eseguite entro il 30 giugno  di  ciascun
anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni  e
cancellazioni intervenute nell'anno precedente. 
  Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono  comunicare
all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti  i  contratti
di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.  Al  fine
dell'emersione   delle   attivita'   economiche,   con    particolare
riferimento  all'applicazione  dei  tributi  erariali  e  locali  nel
settore immobiliare, gli stessi soggetti  devono  comunicare  i  dati
catastali  identificativi  dell'immobile  presso   cui   e   attivata
l'utenza, dichiarati dagli utenti. 
  Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa,  gli  intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le  societa'  di  gestione  del  risparmio,
nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,  sono
tenuti a rilevare e a  tenere  in  evidenza  i  dati  identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a
nome  di  terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto  corrente
postale per un importo unitario inferiore a 1.500  euro;  l'esistenza
dei  rapporti  e  l'esistenza  di  qualsiasi  operazione  di  cui  al
precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo,
nonche'  la  natura  degli  stessi   sono   comunicate   all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione  dei
dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli
operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di
fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per  conto
o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. (28) 
  Gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici  preposti  alla
tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui alla lettera f) dell'art.
6, ai quali l'anagrafe tributaria trasmette la lista degli  esercenti
attivita' professionale  devono  comunicare  all'anagrafe  tributaria
medesima i dati necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento
della lista, entro sei mesi dalla data di ricevimento della stessa. 
  I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche,
che non siano tenuti a presentare la dichiarazione od  a  fornire  le
notizie previste  dall'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o dall'art. 36  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  devono
comunicare all'anagrafe tributaria, entro trenta  giorni,  l'avvenuta
estinzione e le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione
o fusione. 
  Gli amministratori di condominio negli  edifici  devono  comunicare
annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei  beni  e  servizi
acquistati dal  condominio  e  i  dati  identificativi  dei  relativi
fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono  stabiliti  il
contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  delle   comunicazioni.   Le
informazioni comunicate  sono  altresi'  utilizzabili  dall'autorita'
giudiziaria ai fini della ricostruzione  dell'attivo  e  del  passivo
nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in  materia  di
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui.  Nei
casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria  si  avvale
per l'accesso  dell'ufficiale  giudiziario  secondo  le  disposizioni
relative  alla  ricerca  con  modalita'  telematiche  dei   beni   da
pignorare. 
  Le comunicazioni di cui ai  precedenti  commi  devono  indicare  il
numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse  si
riferiscono e devono essere sottoscritte  dal  legale  rappresentante
dell'ente o dalla persona che ne e' autorizzata secondo l'ordinamento
dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione
e' sottoscritta dalla persona preposta allo ufficio che ha emesso  il
provvedimento. 
  Le comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e dal  settimo
all'ottavo del presente articolo sono  trasmesse  esclusivamente  per
via telematica. Le modalita' e i termini delle  trasmissioni  nonche'
le specifiche  tecniche  del  formato  dei  dati  sono  definite  con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Le
rilevazioni e le evidenziazioni, nonche' le comunicazioni di  cui  al
sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle  risposte
in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e all'articolo 51,  secondo  comma,  numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, e successive  modificazioni.  Le  informazioni  comunicate  sono
altresi' utilizzabili per  le  attivita'  connesse  alla  riscossione
mediante ruolo, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, comma  2,
lettere a), b), c) ed e), del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  4
agosto 2000, n. 269, ai  fini  dell'espletamento  degli  accertamenti
finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti
di prova nel corso di un  procedimento  penale,  sia  ai  fini  delle
indagini  preliminari  e  dell'esercizio  delle   funzioni   previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle  fasi
processuali  successive,  ovvero  degli  accertamenti  di   carattere
patrimoniale per le finalita' di prevenzione previste  da  specifiche
disposizioni  di  legge  e  per  l'applicazione   delle   misure   di
prevenzione. ((Le informazioni di cui al primo periodo sono  altresi'
utilizzabili dall'Ufficio nazionale per il recupero dei  beni  (ARO),
istituito presso il Ministero  dell'interno,  per  il  reperimento  e
l'identificazione dei proventi di reato e di altri beni connessi  con
reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento,
sequestro  ovvero  confisca,  adottato   dall'autorita'   giudiziaria
competente.)) (16) (36) 
  Ai fini dei controlli  sulle  dichiarazioni  dei  contribuenti,  il
Direttore dell'Agenzia delle  Entrate  puo'  richiedere  a  pubbliche
amministrazioni,  enti  pubblici,   organismi   ed   imprese,   anche
limitatamente a particolari categorie,  di  effettuare  comunicazioni
all'Anagrafe tributaria di  dati  e  notizie  in  loro  possesso;  la
richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
delle comunicazioni. 
  Le imprese, gli  intermediari  e  tutti  gli  altri  operatori  del
settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti  di
assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a  qualsiasi  titolo
nei  confronti  dei  danneggiati,  comunicano   in   via   telematica
all'anagrafe tributaria, anche in  deroga  a  contrarie  disposizioni
legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice  fiscale  o
la partita IVA del beneficiario e dei  soggetti  le  cui  prestazioni
sono  state  valutate  ai  fini  della  quantificazione  della  somma
liquidata. La presente disposizione si applica con  riferimento  alle
somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I  dati  acquisiti  ai
sensi   del   presente   comma   sono   utilizzati   prioritariamente
nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei  soggetti
le cui prestazioni sono state valutate ai fini della  quantificazione
della somma liquidata. 
  Il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni, nonche'
le specifiche tecniche del formato, sono definite  con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.M. 15 novembre 1989, n. 400 ha disposto (con l'art.  2,  comma
5) che "Le comunicazioni mensili di cui all'art. 7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   605,   come
modificato, da ultimo, dalla citata legge n. 144  del  1989,  debbono
essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a
quello di riferimento; le comunicazioni relative al mese  di  gennaio
di ogni anno devono essere effettuate entro il successivo  15  marzo.
Le  comunicazioni  mensili  riferite  alle  iscrizioni  e  cessazioni
effettuate nell'ultimo trimestre 1989 devono essere inviate entro  il
15 marzo 1990". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
14-bis) che "Le disposizioni di cui al sesto  comma  dell'articolo  7
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, come modificate  dal  comma  14  del  presente  articolo,  hanno
effetto dal 1° gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-undevicies) che "In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire".