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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  12-8-2006
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Art. 36

Comunicazione di violazioni tributarie



COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340.
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza
((nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria))
che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.