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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 4 agosto 2000, n. 269

Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

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Testo in vigore dal:  17-10-2000

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 luglio 1992 e relativo ad una prima stesura del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 28 settembre 1998 e relativo ad una seconda stesura del presente regolamento;
Sentito il garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 aprile e 26 giugno 2000;
Considerato che gli elementi identificativi dei soggetti, che intrattengono rapporti di conto o di deposito con gli intermediari creditizi o finanziari e con le Poste italiane S.p.a., sono contenuti nell'archivio unico informatico previsto dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e che detto archivio è tenuto da tutti gli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a.;
Considerato che l'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, da istituirsi sulla base dell'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, allo stato attuale della tecnologia, può essere realizzata con maggiore efficienza ed economicità attraverso la istituzione di un centro operativo in grado di collegarsi in via telematica con i predetti archivi unici;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 45082 del 17 luglio 2000);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito
1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
2. Ai fini del presente regolamento, per "rapporti di conto o di deposito" si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonché ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attività patrimoniale della clientela. Il termine "deposito" non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.
3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare, la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale esi in via di sviluppo) è il seguente:
"4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'amministrazione postale nonché delle società fiduciarie e di ogni altro intermediario finanziario dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa dispone del medesimo, nonché i criteri per le relative utilizzazioni.".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413 si veda in nota al titolo.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, rispettivamente, il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge 1o dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 1 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste italiane", con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art. 3, che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993.
2. Entro il 31 dicembre 1996, l'ente "Poste italiane" è trasformato in società per azioni. A tal fine, entro la medesima data, il Comitato interministeriale per la programmazione economica delibera in ordine alla proprietà ed al collocamento delle partecipazioni azionarie, favorendone la massima diffusione tra i risparmiatori. Lo schema di delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica è preventivamente inviato alle commissioni parlamentari competenti che esprimono il parere nel termine di giorni trenta.".
"Art. 2 (Attività dell'ente). - 1. L'ente "Poste italiane" svolge le attività e i servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma, nonché, fino all'adozione dei medesimi, le attività e i servizi esercitati dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano attribuite al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le funzioni indicate nell'art. 11.
2. Entro il 31 marzo 1994 l'ente "Poste italiane" stipula apposite convenzioni, aventi efficacia a partire dal 1o gennaio 1994, con il Ministero del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti pubblici per le rispettive competenze, al fine di regolare:
a) le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria, il regime dei flussi sia per quanto attiene al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato che per quanto riguarda i conti correnti postali e la raccolta del risparmio postale, con distinte modalità che assicurino il rispetto dei flussi e la tempestività delle rilevazioni, fissando le relative remunerazioni, da rapportare: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'ente Poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato. Tali remunerazioni potranno essere riviste annualmente; a richiesta di uno dei contraenti, con apposite convenzioni aggiuntive;
b) le modalità di movimentazione, tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali, dei fondi connessi con le anzidette operazioni.".
- Il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, reca: "Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca: "Integrazione dell'attuazione della direttiva n. 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge n. 413/1991 si veda in note alle premesse.
- Per il titolo del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in note alle premesse.