DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 462

Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
  Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici 
 
  1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici  effettuati  ai
sensi  degli  articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1972,  n.  633,  risultano
dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o  di  minori
crediti gia' utilizzati, nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a
titolo definitivo. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248 . 
  2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente o il sostituto d'imposta  provvede  a  pagare  le  somme
dovute  con  le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del  decreto
legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di
versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti  articoli  36-bis  e
54-bis,  ovvero  della   comunicazione   definitiva   contenente   la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a  seguito
dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal  sostituto  d'imposta.
In tal caso, l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative  dovute  e'
ridotto ad un terzo (e gli  interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
giorno  del  mese  antecedente  a  quello   dell'elaborazione   della
comunicazione. (4) (13) ((17)) 
                                                            (14) (15) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248,  ha  disposto  (con  l'art.  2-bis,
comma 2) che il termine di cui al comma 2  decorre  dal  sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito  di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2-bis del citato decreto. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art.  7-quater,  comma
17) che "Sono sospesi dal 1º agosto  al  4  settembre  i  termini  di
trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  462,  e  dall'articolo  1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  per  il  pagamento
delle  somme  dovute,  rispettivamente,  a  seguito   dei   controlli
automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  a
seguito dei  controlli  formali  effettuati  ai  sensi  dell'articolo
36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600  del
1973 e della liquidazione delle imposte sui  redditi  assoggettati  a
tassazione separata". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 144, comma 1)
che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8  marzo  2020  e  il  giorno  antecedente
l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi
se effettuati entro il 16 settembre 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 144, comma  2)  che  "I  versamenti
delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis  del  decreto
legislativo 18  dicembre  1997,  n.  462,  in  scadenza  nel  periodo
compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  maggio
2020, possono essere effettuati entro il  16  settembre  2020,  senza
applicazione di ulteriori sanzioni e interessi". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 3-ter, comma  1)
che "I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2,  3  e
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,  in  scadenza
nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31  maggio  2020  e  non
eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale,
entro il 16 dicembre 2020, possono  essere  effettuati  entro  il  16
dicembre  2021,  senza  l'applicazione  di   ulteriori   sanzioni   e
interessi. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art.  37-quater,  comma  1)
che "Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle  famiglie  e
alle imprese in considerazione  degli  effetti  negativi  determinati
dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche  e
produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in  sessanta
giorni".