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DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo  economico  e
della competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione  di  misure
volte   alla   semplificazione   dei   procedimenti    amministrativi
concernenti, in particolare, la disciplina  dei  contratti  pubblici,
dell'attivita' edilizia e di quella fiscale,  nonche'  ad  introdurre
misure per il rilancio dell'economia nelle aree del  Mezzogiorno  del
Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere  sinergie
tra le istituzioni  di  ricerca  e  le  imprese,  anche  al  fine  di
garantire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in   sede   europea
indispensabili, nell'attuale  quadro  di  finanza  pubblica,  per  il
conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Credito di imposta per la ricerca scientifica 
 
  1. E' istituito, sperimentalmente per gli  anni  2011  e  2012,  un
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti  di
ricerca, in Universita' ovvero enti pubblici di ricerca.  Universita'
ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i  progetti  cosi'
finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc.
con  altre  qualificate  strutture  di  ricerca,  anche  private,  di
equivalente livello scientifico.  Altre  strutture  finanziabili  via
credito  di  imposta  possono  essere  individuate  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  ((,  previo
parere delle competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  parere  deve
essere espresso entro quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.
Decorso inutilmente il  termine  senza  che  le  Commissioni  abbiano
espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto  puo'  essere
adottato)). 
  2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali  a  decorrere
da ciascuno degli anni 2011 e  2012  per  l'importo  percentuale  che
eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio
2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti  in  progetti
di  ricerca  di  cui  al  comma   1   e'   integralmente   deducibile
dall'imponibile delle imprese. 
  3. Operativamente: 
    a) per Universita' ed enti pubblici di ricerca si intendono: 
      1) le Universita',  statali  e  non  statali,  e  gli  Istituti
Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti; 
      2) gli enti pubblici di  ricerca  di  cui  all'articolo  6  del
Contratto collettivo  quadro  per  la  definizione  dei  comparti  di
contrattazione per il quadriennio  2006-2009,  nonche'  l'ASI-Agenzia
Spaziale Italiana ((e gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico)); 
      3) gli organismi di ricerca cosi' come definiti ((dalla lettera
d) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n.  2006/C
323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006)); 
    b) il credito di imposta: 
      1) spetta per  gli  investimenti  realizzati  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e
fino alla chiusura del periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre
2012; 
      2)  compete  nella  misura  del  90  per  cento   della   spesa
incrementale  di  investimento  se  lo  stesso  e'  commissionato  ai
soggetti di cui alla lettera a); 
      3)  deve  essere  indicato  nella  relativa  dichiarazione  dei
redditi e non concorre alla formazione del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
      4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli  articoli  61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
      5) e' utilizzabile esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui  al
comma 2,  lettere  e),  f),  g),  h-ter)  e  h-quater)  del  medesimo
articolo; 
      6) non e' soggetto al limite annuale  di  cui  all'articolo  1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  4. Le disposizioni applicative del presente articolo sono  adottate
con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Le
disposizioni del presente articolo assorbono il  credito  di  imposta
per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 25 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, che e' conseguentemente ((abrogato)). 
  5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 55 milioni di euro per l'anno 2011, di 180,8 milioni di  euro  per
l'anno 2012, di 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 91 milioni
di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione  lineare,
fino alla  concorrenza  dello  scostamento  finanziario  riscontrato,
delle  dotazioni  finanziarie,  iscritte  a   legislazione   vigente,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del  2009,  delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi  il
Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  nonche'  le
risorse destinate alla ricerca e  al  finanziamento  del  cinque  per
mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  nonche'  il
fondo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  e  le  risorse
destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
Il Ministro dell'economia e delle  finanze  riferisce  senza  ritardo
alle Camere  con  apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.