DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
Testo in vigore dal: 15-4-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  1. Nella determinazione del reddito di  lavoro  autonomo  derivante
dall'esercizio  di  arti  e  professioni,  ferme  restando  le  altre
disposizioni  dell'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597: 
    a)  le   spese   relative   a   prestazioni   alberghiere   e   a
somministrazioni di alimenti e bevande nei  pubblici  esercizi  e  le
spese   di   rappresentanza   sono   deducibili   per   un    importo
complessivamente non superiore al tre per  cento  dell'ammontare  dei
compensi percepiti nel periodo d'imposta; 
    b) non sono  deducibili  quote  di  ammortamento  ne'  canoni  di
locazione  anche  finanziaria  o  di  noleggio  relativi  a  navi   o
imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo  e  ad  autovetture
con motore di cilindrata superiore a 2000  centimetri  cubici  o  con
motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici; 
    c) sono deducibili  le  quote  di  ammortamento  o  i  canoni  di
locazione  anche   finanziaria   relativi   agli   immobili   adibiti
esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; 
    d)  le  spese  relative  all'acquisto,   alla   locazione   anche
finanziaria  o  al  noleggio  di  altri  beni   strumentali   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e   all'uso
personale  o   familiare   del   contribuente   sono   deducibili   o
ammortizzabili nella misura  del  50  per  cento.  Per  gli  immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una  somma  pari  al  50  per
cento del reddito fondiario o del canone di locazione,  a  condizione
che il  contribuente  non  disponga  nel  medesimo  comune  di  altro
immobile   adibito   esclusivamente   all'esercizio    dell'arte    o
professione. Nella stessa misura  sono  deducibili  le  spese  per  i
servizi relativi a tali immobili; 
    e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili  si  comprendono
anche le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate  nel
periodo d'imposta. 
  2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 
  3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 
  4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 
  5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357 
  6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma 
dell'articolo 53 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  597,  e  successive   modificazioni,   la   cui
valutazione non  sia  effettuata  a  costi  specifici,  concorrono  a
formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di  valutazione
applicato, per un valore non inferiore a quello determinato  a  norma
dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello  stesso  decreto,  come
modificato dal successivo comma 9. 
  7.  Per  gli  esercenti  attivita'  di  commercio  al  minuto,  che
effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con  il  metodo
del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore cosi'  determinato
anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a  condizione
che  nella  dichiarazione  annuale  o  in  allegato  ad  essa   siano
illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo. 
  8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  come
modificato dall'articolo 12 della legge 19  marzo  1983,  n.  72,  si
applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 1984. 
  9. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto,  il
nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   597,   come
modificato con l'articolo 12 della legge 19  marzo  1983,  n.  72.  I
limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino  di  cui
al sesto comma dell'articolo 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di  lire  per
l'ammontare dei  ricavi  e  a  2  miliardi  di  lire  per  il  valore
complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi
ed a 500 milioni e le scritture stesse  devono  essere  tenute  se  i
nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta  aventi
inizio dopo il 31 dicembre 1982. PERIODO ABROGATO DAL  D.L.  2  MARZO
1989, N. 69. 
  10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel
secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10  luglio  1982,  n.
429, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1982, n. 516, e' elevato a lire cinquanta milioni. 
  11. Ai fini dell'articolo  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si  considerano  in  ogni  caso
fatte con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria, le
cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti  in  societa',  di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite  per  successione  o
donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento  del
capitale della societa' partecipata, secondo che si tratti di  azioni
ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero  di
partecipazioni non azionarie. La  percentuale  di  partecipazione  e'
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate  nel  corso
di dodici mesi  ancorche'  nei  confronti  di  soggetti  diversi.  La
disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra  la
data  dell'ultimo  acquisto   a   titolo   oneroso,   o   dell'ultima
sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante  in  virtu'
del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute,  e  la
data della cessione o della prima cessione,  e'  superiore  a  cinque
anni. 
  12. Il quarto comma dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  e'  sostituito  con  il
seguente: 
  "I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis  del
codice  civile,  limitatamente  al  49   per   cento   dell'ammontare
risultante dalla  dichiarazione  annuale  dell'imprenditore,  possono
essere imputati a  ciascun  familiare  che  abbia  prestato  in  modo
continuativo e prevalente la sua attivita'  di  lavoro  nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli  utili.  La
disposizione si applica a condizione: 
    a)   che   i   familiari   partecipanti   all'impresa   risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto  di  parentela  o  di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,  recante  la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
    b)  che  la   dichiarazione   annuale   dell'imprenditore   rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili  spettanti  ai
familiari e l'attestazione che le  quote  stesse  sono  proporzionate
alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro   effettivamente   prestato
nell'impresa,  in  modo  continuativo  e  prevalente,   nel   periodo
d'imposta; 
    c) che ciascun familiare  attesti,  nella  propria  dichiarazione
annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente. 
  13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale  sui  redditi
nell'articolo 7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983,
n. 72, si applicano a condizione che  l'imprenditore  o  la  societa'
attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N.74)). 
  15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma  dell'articolo
3 della legge 25 novembre  1983,  n.  649.  Per  l'anno  1985  l'atto
pubblico o la scrittura privata autenticata di cui  alla  lettera  a)
dell'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, come  modificato  dal  precedente  comma  12,
possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso. 
  16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori  familiari  di  cui  al
quarto  comma  dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto  pubblico  o
nella scrittura privata ivi  previsti,  venga  costituita,  con  atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985 una societa' in
nome  collettivo  o   in   accomandita   semplice   con   contestuale
conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento
stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie  e  catastali
in misura fissa e non  e  considerato  cessione  agli  effetti  delle
imposte sul reddito; l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili  compresi  nell'azienda  e'  ridotta  alla  meta'.  Il
riferimento al quarto comma del suddetto articolo 5 si intende  fatto
al testo vigente anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  17. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 597, e' aggiunto il seguente comma: 
    "Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese
commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata
tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in  diminuzione
del reddito complessivo dei periodi  di  imposta  successivi  ma  non
oltre il quinto". La disposizione si applica per le perdite  relative
a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984. 
  18. La  tassa  di  concessione  governativa  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese e'  stabilita  nella  misura  di  lire  cinque
milioni per le societa' per azioni e in accomandita  per  azioni,  di
lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di  lire
centomila per le societa' di altro tipo.  Sono  escluse  le  societa'
cooperative, le societa'  di  mutuo  soccorso,  le  societa'  di  cui
all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981,  n.  91,  e  le  societa',
sotto  qualsiasi  forma  costituite,  che  non   svolgano   attivita'
commerciali e i cui beni immobili  siano  totalmente  destinati  allo
svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle
Assemblee  nazionali  e   regionali,   delle   attivita'   culturali,
ricreative,  sportive   ed   educative   di   circoli   aderenti   ad
organizzazioni nazionali  legalmente  riconosciute,  delle  attivita'
sindacali  dei  sindacati  rappresentati  nel   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro.(4) 
  19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta,  oltre  che  per
l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il  30  giugno  di  ciascun
anno solare successivo.  Le  societa'  iscritte  nel  registro  delle
imprese anteriormente al 10 gennaio 1985  devono  eseguire  il  primo
versamento annuale entro il 30 giugno 1985.(4) 
  20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle
societa' restano ferme le disposizioni di cui  ai  numeri  74  e'  75
della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641. 
  21. Fino al 31  dicembre  1985  le  assegnazioni,  a  singoli  soci
persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni  anche
se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il  1
gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla  prima  parte
del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono
soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali  in  misura
fissa, non sono considerate cessioni agli  effetti  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  e  delle  imposte  sul  reddito  e  sono   soggette
all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta
a meta'. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia  per
la  societa'  che  per  i  soci  assegnatari,   le   plusvalenze   da
rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate  in  sospensione
d'imposta. Per le societa' per azioni, in accomandita per azioni e  a
responsabilita' limitata la disposizione si applica a condizione  che
i soci  assegnatari  risultino  iscritti  nel  libro  dei  soci  alla
predetta data del 31 luglio 1984 o che vengano iscritti nel libro dei
soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto, in forza  di  titolo  di  trasferimento  avente  data  certa
anteriore al 31 luglio 198. 
  21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  597,  per  i  successivi
trasferimenti  da  parte  dei  soci  assegnatari  a   seguito   degli
scioglimenti previsti nel comma precedente,  come  valore  d'acquisto
sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa'
di cui e' stato deliberato lo scioglimento. 
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AGGIORNAMENTO(4) 
Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla L. 26  luglio  1988,
n. 291 ha disposto con l'art.8 comma 1) che " La tassa di concessione
governativa per la  iscrizione  delle  societa'  nel  registro  delle
imprese e quella annuale di cui ai commi  18,  primo  periodo,  e  19
dell'articolo  3  del  decreto-legge  19  dicembre  1984,   n.   853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
e' stabilita nella misura di lire  9  milioni  per  le  societa'  con
capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni  per
le societa' con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire
30 milioni per le societa' con capitale da lire 1.000 milioni a  lire
4.999 milioni; lire 60 milioni per le societa' con capitale  da  lire
5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le  societa'
con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila  per  le
societa' a responsabilita' limitata e lire 500 mila per  le  societa'
di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente  tra
il 1› gennaio 1988 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto devono essere integrati entro il 30  giugno  1988  in  misura
pari alla differenza  tra  gli  importi  stabiliti  con  il  presente
articolo e quelli gia' pagati.