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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  17-2-1985
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Art. 75

Norme generali sulle valutazioni




Il contribuente, quando le norme di questo titolo consentono la
scelta fra criteri diversi di valutazione o di impostazione contabile, deve attenersi ai criteri scelti anche nei successivi periodi d'imposta. Se intende modificarli in tutto o in parte deve darne comunicazione scritta all'ufficio delle imposte nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo, salvo opposizione motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione. Nello stesso termine l'ufficio può stabilire modalità da osservare per evitare che dal mutamento derivino sottrazioni di imponibile e per la sistemazione delle partite in sospeso.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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Se l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal
contribuente i valori rettificati valgono anche per il periodo d'imposta successivo.

I componenti del reddito d'impresa derivanti da operazioni con
soggetti non residenti che per i loro rapporti diretti o indiretti con l'impresa ne subiscono l'influenza dominante o dispongono di influenza dominante su di essa sono valutati, se ne deriva aumento del reddito imponibile, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione si applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti all'influenza dominante di uno stesso soggetto.