DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 17-2-1985
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 75.
                  Norme generali sulle valutazioni



Il  contribuente,  quando  le  norme di questo titolo consentono la
scelta   fra   criteri  diversi  di  valutazione  o  di  impostazione
contabile,  deve  attenersi  ai  criteri  scelti anche nei successivi
periodi  d'imposta.  Se  intende modificarli in tutto o in parte deve
darne  comunicazione  scritta  all'ufficio  delle imposte nel termine
stabilito  per la presentazione della dichiarazione. La comunicazione
ha  effetto  dal  periodo  d'imposta  successivo,  salvo  opposizione
motivata dell'ufficio mediante avviso notificato entro sei mesi dalla
data  in  cui  e'  pervenuta  la  comunicazione. Nello stesso termine
l'ufficio  puo'  stabilire modalita' da osservare per evitare che dal
mutamento  derivino  sottrazioni  di imponibile e per la sistemazione
delle partite in sospeso.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17)).

Se  l'ufficio delle imposte ha rettificato le valutazioni fatte dal
contribuente  i  valori  rettificati  valgono  anche  per  il periodo
d'imposta successivo.

((I  componenti  del  reddito d'impresa derivanti da operazioni con
soggetti  non  residenti  che per i loro rapporti diretti o indiretti
con  l'impresa  ne  subiscono  l'influenza  dominante o dispongono di
influenza  dominante  su  di essa sono valutati, se ne deriva aumento
del  reddito  imponibile,  in base al valore normale dei beni ceduti,
dei  servizi  prestati o dei beni o servizi ricevuti. La disposizione
si  applica anche quando l'impresa e il non residente sono sottoposti
all'influenza dominante di uno stesso soggetto)).