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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  15-4-2000
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Art. 3

1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:
a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;
e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357
3.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357
4.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357
5.COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GIUGNO 1994, N. 357
6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma
dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.
7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.
8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.
9. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69.
10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.
11. Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.
12. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.".
13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N.74))
.
15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985 una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto articolo 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto". La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.(4)
19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le società iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 10 gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.(4)
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 è 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la società che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984 o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 198.
21-bis. Ai fini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sarà considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.
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AGGIORNAMENTO(4)

Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto con l'art.8 comma 1) che " La tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 9 milioni per le società con capitale da lire 200 milioni a lire 499 milioni; lire 18 milioni per le società con capitale da lire 500 milioni a lire 999 milioni; lire 30 milioni per le società con capitale da lire 1.000 milioni a lire 4.999 milioni; lire 60 milioni per le società con capitale da lire 5.000 milioni a lire 9.999 milioni; lire 120 milioni per le società con capitale oltre 10.000 milioni; lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e lire 500 mila per le società di altro tipo. I versamenti effettuati nel periodo intercorrente tra il 1› gennaio 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto devono essere integrati entro il 30 giugno 1988 in misura pari alla differenza tra gli importi stabiliti con il presente articolo e quelli già pagati.