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LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  24-3-1983

Art. 13


A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:
a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;
c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.
L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 4 milioni. Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599.
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.