LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 24-3-1983
                              Art. 13.

  A  decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge,   ferma   restando  l'applicazione
dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  599,  e'  concessa,  ai  fini dell'applicazione
dell'imposta  locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito
d'impresa per i redditi:
    a)  delle  imprese  artigiane  iscritte  nell'albo previsto dalla
legge 25 luglio 1956, n. 860;
    b) delle imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto,
di  intermediazione  o di rappresentanza di commercio, di prestazioni
alberghiere  o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi e nelle mense aziendali;
    c)  delle  imprese  che  esercitano la pesca marittima o in acque
interne.
  L'ulteriore  deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno,
e'  pari  al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui
all'articolo  7  del  decreto  indicato  nel medesimo primo comma. La
ulteriore  deduzione,  salvo  il ragguaglio ad anno, spetta in misura
non  inferiore  a  lire  2 milioni ne' superiore a lire 4 milioni. Le
predette  misure  sono  elevate  a  lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8
milioni  per  le  imprese  artigiane di cui alla lettera a) del comma
precedente  che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta
rispettivamente un apprendista ovvero due o piu' apprendisti.
  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al secondo e quinto comma
dell'articolo  7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 599.
  Alle  minori  entrate  derivanti dal presente articolo, valutate in
lire  400  miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede a carico
del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.