stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 24-3-1983
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  societa'  per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita'   limitata,   le  societa'  cooperative,  le  aziende
municipalizzate,  le  societa'  di mutua assicurazione, che hanno nel
territorio  dello  Stato  la sede legale o amministrativa o l'oggetto
principale  dell'attivita',  e gli altri enti pubblici o privati, che
hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di attivita'
commerciali  e  che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o
amministrativa  o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche
in  deroga  all'articolo  2425 del codice civile e ad eventuali altre
norme  di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1)
e  3)  del  medesimo  articolo  2425  nonche' le azioni e le quote di
societa'  controllate  e di societa' collegate ai sensi dell'articolo
2359  del  codice  civile,  acquisiti  fino  alla  data  di  chiusura
dell'esercizio  chiuso  nell'anno  1981  e  risultanti  nel  bilancio
relativo a tale esercizio.
  Non  possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o
da  enti  che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni
edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li
possiede,  ad  eccezione  di  quelli adibiti, alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  e  alla data in cui viene eseguita la
rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di
attivita'  da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le
azioni  e  le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli
apporti  effettuati  ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre
1975,  n.  576,  prorogato  dall'articolo  10 della legge 16 dicembre
1977, n. 904.