LEGGE 25 novembre 1983, n. 649

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale.

Testo in vigore dal: 1-12-1983
                               Art. 3.

  La  disposizione  dell'articolo  5,  quarto  comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 597, concernente
l'imputazione  dei  redditi delle imprese familiari, si applica per i
redditi   che   risultano   dalla  dichiarazione  annuale  presentata
dall'imprenditore  e  a  condizione che la dichiarazione stessa rechi
l'attestazione  che  le  quote  di  partecipazione  dei collaboratori
familiari  agli  utili  siano proporzionate alla quantita' e qualita'
del  lavoro  effettivamente  prestato  da  ciascuno  di  essi in modo
continuativo e prevalente.
  Il  contenuto  di  tale  attestazione deve essere conforme a quello
dell'atto   pubblico   o   scrittura   privata  autenticata  prevista
dall'articolo 5, quarto comma, predetto.
  In  sede  di dichiarazione annuale l'imprenditore e i collaboratori
familiari   dovranno   espressamente  dichiarare  di  trovarsi  nelle
condizioni previste dal comma precedente.
  Chiunque,  per  fruire  indebitamente  di detrazioni per carichi di
famiglia  o  per  consentirne l'indebita fruizione, indica falsamente
nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2
e  3  dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di
cui  al penultimo comma dello stesso articolo non rispondenti al vero
e'  soggetto  alle pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10
luglio  1982,  n.  429,  convertito, con modificazioni, nella legge 7
agosto 1982, n. 516.
  Le stesse pene si applicano nei casi di falsita' della attestazione
prevista nel precedente primo comma.