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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  20-12-1984 al: 23-12-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100.
2. Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.
3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.
4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:
a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/l, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/1 della tabella B allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; di carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); di ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); di coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04-A e B); di coke di petrolio (v.d. 27.14-B);
b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.
5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso.
6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
È abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformità alle disposizioni del presente decreto.
8. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita con la seguente:
"Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra, selaskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e);
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa".
9. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "dei beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella B, e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera b), della tabella medesima" sono sostituite dalle parole "degli autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B".
10. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa".
11. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti commi non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
12. È abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal precedente comma 8, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.
13. Ai fini della determinazione delle diverse aliquote nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli acquisti e le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con le aliquote allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano effettuati con le corrispondenti nuove aliquote stabilite nei precedenti commi.