DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-2-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 14. 
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli
                           enti equiparati 
 
  Le societa', gli enti e gli  imprenditori  commerciali  di  cui  al
primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: 
    a) il libro giornale e il libro degli inventari; 
    b)  i  registri  prescritti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
aggiunto; 
    c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati  gli
elementi  patrimoniali  e  reddituali,   raggruppati   in   categorie
omogenee,  in  modo  da  consentire  di   desumerne   chiaramente   e
distintamente i componenti positivi e negativi  che  concorrono  alla
determinazione del reddito. 
    d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica
e secondo norme  di  ordinata  contabilita',  dirette  a  seguire  le
variazioni intervenute tra le consistenze  negli  inventari  annuali.
Nelle scritture devono essere  registrate  le  quantita'  entrate  ed
uscite delle merci  destinate  alla  vendita;  dei  semilavorati,  se
distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso
di lavorazione; dei prodotti finiti nonche'  delle  materie  prime  e
degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
degli  imballaggi  utilizzati  per  il  confezionamento  dei  singoli
prodotti;  delle  materie  prime  tipicamente  consumate  nella  fase
produttiva dei servizi, nonche' delle materie  prime  e  degli  altri
beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.  Le
rilevazioni  dei  beni,  singoli  o  raggruppati  per  categorie   di
inventario, possono essere effettuate anche  in  forma  riepilogativa
con periodicita'  non  superiore  al  mese.  Nelle  stesse  scritture
possono  inoltre  essere  annotati,  anche  alla  fine  del   periodo
d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che  determinano
scostamenti tra le giacenze fisiche  effettive  e  quelle  desumibili
dalle scritture di carico e  scarico.Per  le  attivita'  elencate  ai
numeri 1)  e  2)  del  primo  comma  dell'art.  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti
di  carico  e  scarico  dei  magazzini  interni   centralizzati   che
forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione
di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione  di  beni,
opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata  a  costi
specifici o a norma dell'art. 63 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni,  le
scritture ausiliarie sono costituite da schede di  lavorazione  dalle
quali  devono  risultare  i  costi  specificamente   imputabili;   le
registrazioni  sulle   schede   di   lavorazione   sostituiscono   le
rilevazioni di carico e di scarico dei  singoli  beni  specificamente
acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie  di
magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli
beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel  periodo
di imposta precedente  non  eccede  il  venti  per  cento  di  quello
sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni
o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono  essere
scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale. (18) 
  I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne  ricorrano  i
presupposti, il  registro  dei  beni  ammortizzabili  e  il  registro
riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e  i
libri sociali obbligatori di cui ai numeri  1  e  seguenti  dell'art.
2421 del codice civile. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 10  GIUGNO  1994,  N.  357  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. 
  Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per
legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi
possono  effettuare  nelle  scritture  contabili  gli   aggiornamenti
consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito  per
la presentazione della dichiarazione. 
  Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma  che
esercitano  attivita'   commerciali   all'estero   mediante   stabili
organizzazioni  e  quelli  non  residenti  che  esercitano  attivita'
commerciali  in  Italia  mediante  stabili   organizzazioni,   devono
rilevare nella contabilita' distintamente i  fatti  di  gestione  che
interessano le stabili organizzazioni, determinando  separatamente  i
risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. 
  ((IL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)). 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.P.R. 4 novembre 1981, n.  664,  nell'abrogare  l'art.  41  del
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) il venir meno della modifica dell'art.  14,  comma
1, lettera d).