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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  17-2-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 62

Valutazione delle rimanenze




Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si
valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualità, i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.

Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo a ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantità.

Nei periodi d'imposta successivi, se la quantità delle rimanenze
é aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal più recente.

Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi
precedenti, è superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione può essere fatta moltiplicando l'intera quantità di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi
sostenuti nel periodo d'imposta.

Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono
nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del
presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo.

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))

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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))


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Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate.

Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote
costanti nei quattro periodi di imposta successivi.