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LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  24-3-1983

Art. 12


All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta. Il metodo del prezzo al dettaglio è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto.
Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potrà successivamente essere modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.
Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal 1 gennaio 1974 se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma.
Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate.
Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi".