LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
Testo in vigore dal: 24-3-1983
                              Art. 12.

  All'articolo  62  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "Oltre  che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo,
la  valutazione delle rimanenze puo' essere effettuata anche se viene
adottato  un  procedimento  unitario di valutazione con il metodo del
dettaglio  ovvero  attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi
due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo
di  imposta.  Il metodo del prezzo al dettaglio e' consentito solo ai
soggetti che esercitano l'attivita' di commercio al minuto.
  Qualora  sia  adottato  uno  dei  criteri  di valutazione di cui al
precedente  comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto
comma,  dovra' essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta
e  potra' successivamente essere modificato con le modalita' previste
dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.
  Le disposizioni contenute nei due precedenti commi si applicano dal
1  gennaio  1974 se e' stato adottato costantemente uno dei metodi di
valutazione di cui al nono comma.
  Se  per  effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente  articolo  le  rimanenze  risultano  rivalutate, l'ammontare
della  rivalutazione  concorre  per  un  quinto  alla  formazione del
reddito  di  impresa  nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono
apportate.
  Il  residuo  importo  concorre alla formazione del reddito in quote
costanti nei quattro periodi di imposta successivi".