stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  1-1-1974

Art. 76

Redditi derivanti da operazioni speculative




Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con
fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse.

La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale
d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, ed il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta.

Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza
possibilità di prova contraria:

1) la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere
edificabili terreni inclusi in piani regolatori o, in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi;

2) l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati alla
utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a cinque anni;

3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o
in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a due anni.

Per i terreni di cui al n. 1) del comma precedente, che siano stati
acquistati oltre cinque anni prima della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione, si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente nel quinto anno anteriore a quello della predetta inclusione. Per i terreni acquistati posteriormente si assume come prezzo quello reale di acquisto ovvero, in caso di successione o donazione, il valore determinato ai fini della relativa imposta.

La disposizione di cui al n. 2) del terzo comma si applica, alle
condizioni e nei limiti ivi stabiliti, anche quando le plusvalenze degli immobili sono state conseguite attraverso l'acquisizione e la successiva vendita di quote o di azioni, non quotate in borsa, di società il cui patrimonio è investito prevalentemente in beni immobili.