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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 1998, n. 183

Regolamento recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998
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Testo in vigore dal:  1-7-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'articolo 17;
Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e de1 lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalità di attribuzione di tali somme;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, di imposta regionale sulle attività produttive e di finanza locale;
Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo delle aree depresse;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, recante norme sulla regolazione contabile conseguente alla fruizione delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge n. 244 del 1995;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante il regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 19, commi 21 e 22, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni concernenti, in particolare, le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali dello Stato;
Visto l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Considerata l'opportunità di provvedere all'emanazione di un unico decreto per dare attuazione al citato articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241;
Sentito il parere espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze in data 4 novembre 1997, dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 23 marzo 1998;
Considerato che le osservazioni della predetta commissione in merito all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono state accolte solo relativamente alla menzione del centro informativo del dipartimento delle entrate, mentre si è ritenuto di dover mantenere, sia pur modificata e nonostante le previsioni del successivo articolo 6, la disposizione contenuta nella stessa lettera f), in quanto nell'articolo 1, comma 2, è contenuta un'elencazione sommaria dei compiti della struttura di gestione, più approfonditamente specificati negli articoli seguenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2793 del 30 aprile 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione e compiti della struttura di gestione
1. La struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è individuata nel Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la riscossione.
2. La struttura di gestione provvede, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, a:
a) acquisire i dati analitici contenuti nei modelli di versamento e quelli relativi alle riscossioni inviati quotidianamente dalle banche delegate e dai concessionari;
b) verificare quotidianamente la tempestività e la correttezza dell'operato delle banche delegate e dei concessionari nell'invio dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati dai contribuenti;
c) verificare quotidianamente la tempestività e l'esattezza dei versamenti effettuati nell'apposita contabilità speciale dalle banche delegate e dai concessionari;
d) suddividere quotidianamente le somme accreditate dalle banche delegate e dai concessionari nell'apposita contabilità speciale e disporne il versamento ai singoli enti destinatari, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti;
e) comunicare quotidianamente a ciascun ente destinatario i dati analitici della sezione dei modelli di versamento di sua competenza e le informazioni utili per effettuare le verifiche contabili necessarie ad individuare gli importi spettanti a tali enti, al lordo delle compensazioni operate all'atto del versamento; i dati della sezione erario del modello di versamento sono comunicati anche all'INPS e quelli della sezione INPS sono comunicati anche al centro informativo del Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate;
f) segnalare le violazioni riscontrate ai fini dell'irrogazione delle penalità e delle sanzioni a carico delle banche delegate e dei concessionari, nonché quelle relative ai contribuenti che hanno compensato crediti d'imposta e contributivi per un importo eccedente il limite indicato nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizionei sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta di seguito il testo del capo III (Disposizioni in materia di riscossione), articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997), come modificato dal decreto legislativo del 23 marzo 1998, n 56, recante "norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
"Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Sezione I
Versamento unitario e compensazione
Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di cui all'art. 17 devono essere versate entro il giorno 15 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di sadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Art. 19 (Modalità di versamento mediante delega).
- 1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante.
L'attestazione deve recare altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'art. 17.
La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dall'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane, secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le dispisizioni del presente decreto.
Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 15 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
Art. 21 (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi.
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.
Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).
- 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma l sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sezione II
Disposizioni relative al periodo transitorio
Art. 24 (Modalità di versamento). - 1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessione e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.
2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cui all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Sato.
3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.
4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602.
7. Le disposizioni contenute nell'art. 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.
8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi l e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.
9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'art. 19, comma 5..
10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del pesente Capo e dell'art. 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22.
Art. 25 (Decorrenza e garanzie). - 1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione:
a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA;
b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali;
c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.
4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La garanzia è prestata in favore dell'ufficio tributario competente al rimborso e copre qualsiasi credito vantato dall'ufficio stesso, indipendentemente dall'atto in base al quale la garanzia è stata prestata.
Sezione III
S a n z i o n i
Art. 26 (Sanzioni al concessionario). - 1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'art. 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
Sezione IV
Disposizioni varie
Art. 27 (Comitato di indirizzo). - 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Il comitato è nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; del comitato fa parte il Ministro delle finanze con funzioni di presidente.
3. Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche al presente decreto legislativo.
Art. 28 (Versamenti in favore di enti previdenziali). - 1. I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano a decorrere dal 1999 anche all'INAIL, all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituo nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.
2. Con decreto emanato dalle stesse autorità ministeriali, la decorrenza di cui al comma 1 può essere modificata, tenendo conto di esigenze organizzative.
Art. 29 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, il lire 630 miliardi per l'anno 1999 e in lire 1.200 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante: "misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione", è pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1995.
- Il decreto del Ministro delle finanze del 24 gennaio 1996, n. 90, recante: "regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1996.
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante: "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
- Si riporta di seguito il testo dei commi 21 e 22 dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante: "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1984, n. 356, suplemento ordinario:
"Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.
Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'art. 74, delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita. Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'art. 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente: "regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 136 del 13 giugno 1994:
"Art. 10 (Contabilità speciale). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilità speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, può essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa.
Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entità dei relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilità speciale stabilisce la durata massima della contabilità stessa. Il decreto è comunicato alla competente ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilità speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilità speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalità previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilità di cui al comma 3.
5. Le contabilità speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano, state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilità speciale".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze del 4 novembre 1997:
"Art. 1. - Il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione deve promuovere, mediante apposita relazione al Ministro, l'acquisizione del parere della commissione consultiva, oltre che nei casi specificamente stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, quando si versi in ipotesi di:
a) adozione di decreti ministeriali previsti da disposizioni di legge o di regolamento".
- Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 della 1egge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
"Art. 17 (Disposizioni varie). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (Soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.
- L'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è riportato in nota alle premesse.