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LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  26-3-1998
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Art. 19



Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.
Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della legge 18 marzo 1982, n. 90, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.
È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.
Per le finalità di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1985, la ulteriore spesa di lire 87 miliardi da ripartire fra il comune e la provincia di Napoli, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base di un programma concertato di intesa fra le due amministrazioni interessate.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi.
L'onere per l'anno 1985 è valutato in lire 1.200 miliardi.
I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma, nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al quinto comma, non corrisposti nel periodo dal 1 luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
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La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.
Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363. Le operazioni di credito sono contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.
Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431 - ferma restando la competenza dei provveditori alle opere pubbliche ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.
(COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362)
All'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione delle linee e del materiale e di quelli per le spese complementari di cui alle lettere a), b), c) e d) è mantenuta, alla chiusura dell'anno finanziario, tra i residui passivi".
Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.
Le somme di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, non impegnate nel corso dell'anno cui si riferiscono, possono esserlo nell'anno successivo. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad effettuare variazioni compensative, in termini di residui e di cassa, dal capitolo 5952, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e dal capitolo 1582, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, ai capitoli, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della medesima legge 16 maggio 1984, n. 138.
Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il nucleo ispettivo acquisisce, anche con accertamenti diretti, le informazioni necessarie dalle amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.
Al fine di disciplinare la tenuta ed il funzionamento delle contabilità speciali comunque aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, anche in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, anche in deroga alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e alle norme del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in materia di contabilità speciali.
Per le contabilità speciali di cui al precedente comma, la Banca d'Italia trasmette mensilmente alla Corte dei conti, in deroga all'articolo 74 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 610 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, un prospetto, anche su supporto magnetico, contenente l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita.
Parimenti, con cadenza mensile, sono trasmesse agli enti titolari di contabilità speciale le rendicontazioni di cui all'articolo 604 del regolamento di contabilità generale dello Stato.
Al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sono soppresse le parole "in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576". L'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è abrogato.
Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1985. Al relativo onere si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.
Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse è applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione è elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate è posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria. (8)

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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto che "in esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'ultimo comma del presente articolo, sono soppresse".